Visita Fiscale

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Sono soggetti alla visita fiscale tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, che si assentano dal lavoro per malattia, in questo caso l’INPS invia il medico fiscale che ha il compito di verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore, ma cosa succede se il lavoratore è assente quando il medico INPS gli fa visita? In questo articolo vediamo cosa succede in caso di assenza e cosa deve fare il lavoratore.

Quando un lavoratore di assenta dal lavoro per malattia oltre ad essere sottoposto alla vista fiscale per legge, deve anche rispettare quelle che sono le fasce orarie della visita fiscale, esistono infatti degli orari entro cui il medico dell’INPS può fare visita al lavoratore per verificare che sia in casa e che effettivamente sia malato, gli orari non sono sempre gli stessi ma variano a seconda si tratti di un lavoratore pubblico o privato.

Nel settore pubblico le fasce di reperibilità sono i seguenti:

mattina: 09.00 – 13.00;
pomeriggio: 15.00 – 18.00.

Se il medico dell’INPS non trova il lavoratore a casa nelle fasce orarie  il Medico lascia un avviso con il quale si invita il lavoratore a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza.

Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale il lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa, non bisogna sottoporsi a quella visita, ma occorre comunque comunicarlo alla medesima struttura INPS.

Nel caso in cui il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale entro 10 giorni dovrà giusitificare la sua assenza con apposita documentazione che giustifichi appunto la sua assenza.

 Inoltre , quando il lavoratore non viene trovato a casa durante la visita del medico fiscale c’è la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, nel caso in cui il lavoratore risulti assente anche alla seconda visita fiscale viene applicata una riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo.

Si produrrà, invece, l’interruzione del termine del periodo di malattia, in caso di assenza alla terza visita.

Il lavoratore può essere assente alla visita fiscale nei seguenti  casi o in cui è tollerata l’assenza ma anche l’esenzione completa dalla visita fiscale  senza subire alcuna conseguenza :

per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

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