TITOLI DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO

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I titoli di accesso all’insegnamento consistono in:

Per la scuola dell’infanzia e primaria:
Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, L. 169/2008).
Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all’insegnamento).
Per la scuola secondaria di I e II grado:
aurea di Vecchio Ordinamento DPR 19/2016,Tabella A
Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento DPR 19/2016, Tabella A.
Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016, Tabella A.
Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico pratici) DPR 19/2016, Tabella B.

NOTE:

1. gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari.

2. I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel DPR 19/2016. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni citate nel DPR 19/2016, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (Settori Scientifico Disciplinari).
3.Laddove il DPR 19/2016 indichi diversi SSD per un totale di CFU, è possibile distribuire liberamente i crediti tra uno o più dei SSD indicati.

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