Supplenze 2018/19, abolito divieto per docenti e ATA con oltre 36 mesi di servizio

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Divieto supplenze oltre 36 mesi

Nella nota dello scorso anno scolastico, è stato riportato il divieto espresso dalla legge n. 107/2015, sulla base del quale non era possibile assegnare supplenze su posti vacanti e disponibili a personale docente e ATA con più di 36 mesi di servizio su tali tipologie di posto.

Il calcolo dei 36 mesi partiva dal 1° settembre 2016, ragion per cui la circolare citava il divieto per ricordarlo anche agli stessi interessati, in modo che potessero scegliere anche in vista del cumulo dei predetti mesi (ad esempio: scelgo una supplenza al 30/06 perché nel 2016/17 ho già accettato una supplenza al 31/08, per cui evito di avere già 24 mesi su posto vacante e disponibile).

Abolizione comma 131 legge 107/2015

Il decreto dignità, convertito in legge n. 96/2018, ha abolito il suddetto comma 131 e il relativo divieto, come leggiamo nell’articolo 4 bis:

“Art. 4-bis. (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico). – 1. Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ abrogato”.

Prossima nota sulle supplenze

Nella prossima nota sulle supplenze, in conclusione, il divieto precedentemente previsto dalla legge n. 107/15 non sarà più riportato.

Docenti e personale ATA, pertanto, potranno eventualmente scegliere posti vacanti e disponibili ( al 31/08) o posti disponibili ma non vacanti (al 30/06) sino al termine delle attività didattiche, non in previsione del divieto (che se fosse rimasto, già dal 2019/20 avrebbe prodotto i suoi effetti) ma sulla base di motivazioni personali (distanza della sede dal luogo di residenza, aspetto economico…).

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