Sostegno, continuità didattica affidata a docenti di ruolo e supplenti. Ecco come

Sostegno, continuità didattica affidata a docenti di ruolo e supplenti. Ecco come

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La continuità didattica per gli studenti disabili certificati, secondo quanto leggiamo nel D.lgs. n. 66/2017, è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI.

La continuità educativo-didattica, dunque, non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l’allievo disabile ed è frutto dell’azione progettuale della scuola.

Il decreto, al fine di garantire la succitata continuità, introduce nuove misure relative ai docenti sia di ruolo che con contratto a tempo determinato.
Docenti di ruolo

Il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno, purché in possesso della specializzazione.

La proposta del dirigente è effettuata in coerenza con quanto previsto dai commi 5 e 79 della legge 107/15, secondo i quali:

(comma 5) i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno …;
(comma 79) il dirigente scolastico propone incarichi ai docenti dell’ambito per la copertura dei posti e può utilizzare i docenti per classi di concorso diverse da quelle in cui sono abilitati, purché in possesso dei prescritti titoli di studio.

Sottolineiamo che l’articolo 79 (e seguenti), che si riferisce alla chiamata diretta, potrebbe essere oggetto di modifica, considerato che la predetta chiamata è stata sospesa per l’a.s. 2018/19 in vista di una sua abolizione definitiva.

Sul come e con quali vincoli il dirigente possa proporre ad un docente titolare su posto comune di svolgere attività di sostegno, sarebbero quanto mai necessarie delle indicazioni da parte del Miur.
Docenti non di ruolo

Per i docenti con contratto a tempo determinato è prevista la possibilità di rinnovare l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo.

Il rinnovo dell’incarico è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del dirigente scolastico, dell’interesse dell’alunno disabile e dell’eventuale richiesta della famiglia.

La proposta di rinnovo può essere effettuata dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezion.

Le modalità attuative del rinnovo dell’incarico al docente supplente devono essere definite con apposito decreto Miur, anche apportando le necessarie modifiche al Regolamento supplenze (DM n. 131/2007). Ad oggi, non è stato pubblicato nulla.
Divieto movimenti dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico

Sempre al fine di garantire la continuità didattica, il decreto 66/17 dispone di applicare quanto previsto dall’articolo 461 del D.lgs. n. 297/94.

Il succitato articolo 461 dispone il divieto di trasferire o assegnare il personale docente ad altra scuola, anche per un anno, dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Eventuali provvedimenti adottati dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico sono eseguiti (riguardo al raggiungimento della nova sede) per l’anno successivo.

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