REGOLAMENTO CONTABILE DELLA SCUOLA: DECRETO 129/2018

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Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) è stato pubblicato nella G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018.

Tale Regolamento sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del 2001 con tali modalità: “1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”. (art. 55 comma 1-Disposizioni transitorie e finali)

Il programma annuale delle scuole relativo all’ esercizio finanziario 2020 dovrà essere redatto sulle base dei principi indicati nei primi tre articoli del Regolamento e dovrà essere in stretta connessione con il PTOF.

Il collegamento tra Piano dell’Offerta Formativa e programma annuale era già espressamente sancito all’art. 2 del DI 44/01, per il quale nella relazione con cui il dirigente propone il programma “sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.)”.

Anche per il PTOF, nel decreto 129/2018, al primo comma dell’articolo 4 del Capo II dedicato al programma annuale si legge: “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”. Dunque si conferma la coerenza tra programma e piano.

Con nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018 (in considerazione della imminente pubblicazione del nuovo Regolamento) sono stati prorogati “i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui all’art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019”.

Resta la questione relativa all’esercizio provvisorio (ora gestione provvisoria art. 6) di cui all’art. 8 DI 44/01.

Se al programma si applicano le norme vigenti sino al 31 dicembre 2018, si pensa che esse possano estendersi anche alla possibilità di approvazione entro il termine perentorio di febbraio 2019 (sebbene a quella data viga il nuovo regolamento), come del resto lascerebbe intendere anche la flessibilità temporale di cui alla nota del 31 ottobre, che parla di proroga dei termini del regolamento del 2001 e non di applicazione di una nuova tempistica.

 

L’art. 5 del decreto 129/2018 dispone: “8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. … 9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Il 31 dicembre è da considerarsi termine perentorio dal momento che il successivo art. 6 prevede che in caso di mancata approvazione entro tale data, il dirigente provvede alla gestione provvisoria ma “entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina”. Il consiglio di istituto, a cui peraltro spetta il nuovo compito in caso di disavanzo di amministrazione (art. 7 ultimo comma) di “illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione”, dovrà provvedere alla tempestiva adozione della delibera se non vuole essere commissariato per l’adempimento.

ALCUNE PRINCIPALI NOVITÀ

I principi fondanti enunciati nel nuovo Regolamento sono due: maggiore chiarezza e trasparenza; semplificazione ed efficienza della spesa.

Nell’articolo relativo alla predisposizione del programma annuale va precisato che la relazione deve evidenziare in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Quindi le istituzioni scolastiche, che ogni anno, tra mille polemiche, raccolgono i contributi dei genitori per assicurare agli alunni attività aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, dovranno rendicontare come intendono spendere questi fondi in fase di programmazione e, a consuntivo, come queste cifre sono state effettivamente spese.

Si riducono i tempi di avvio della gestione provvisoria: con il regolamento attuale si parla di gestione provvisoria solo se il Programma Annuale non viene approvato entro 45 giorni dalla scadenza del 31 dicembre; d’ora in avanti, invece, il dirigente scolastico sarà tenuto ad informare l’Ufficio Regionale già nei primissimi giorni di gennaio (e precisamente nel primo giorno lavorativo successivo al 31 dicembre).

Le scuole potranno occuparsi in proprio di lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici, su delega dell’ente proprietario; sarà possibile effettuare lavori urgenti salvo richiedere all’ente proprietario il rimborso delle spese sostenute.

Sparisce il vecchio tetto dei 2 mila euro per gli acquisti da farsi senza gara e viene introdotto il limite di 10 mila euro entro il quale le scuole potranno ricorrere all’affidamento diretto. Sarà invece necessario aprire una gara ad almeno 5 diversi soggetti per le forniture di beni e servizi di importo compreso fra 10 mila e 135 mila euro.

MIUR D.M. 129/2018

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