REFEZIONE SCOLASTICA: SUL DIVIETO DI CONSUMARE A SCUOLA PASTI DIVERSI DA QUELLI SOMMINISTRATI DALL’AZIENDA APPALTATRICE DEL SERVIZIO – SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

REFEZIONE SCOLASTICA: SUL DIVIETO DI CONSUMARE A SCUOLA PASTI DIVERSI DA QUELLI SOMMINISTRATI DALL’AZIENDA APPALTATRICE DEL SERVIZIO – SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Con due distinte delibere adottate nel 2017 un Comune campano, nel regolamentare il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno, ha previsto l’obbligatorietà del servizio medesimo, stabilendo altresì che nei locali in cui si svolge la refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio. Ciò sul presupposto che “il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico sanitario”

Un gruppo di genitori ha così impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR che, nella parte in cui questi vietano il consumo di cibi diversi da quelli forniti dalla dita appaltatrice del servizio, ha accolto il ricorso. Il Comune ha interposto appello

Il Consiglio di Stato, V Sezione, dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha respinto l’appello con sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018, evidenziando che gli atti gravati presentavano plurimi profili di illegittimità, già evidenziati dalla sentenza appellata, che così ha meritato la conferma.

È stata infatti dapprima rilevata un’incompetenza assoluta del Comune, che – spingendosi ultra vires – con gli atti impugnati impone prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa.

Il regolamento, in particolare, interferisce con la circolare del MIUR n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta ai direttori degli Uffici scolastici regionali, che (muovendo dal “riconoscimento giurisprudenziale” del diritto degli alunni di consumare il cibo portato da casa, e in attesa della pronuncia della Corte di cassazione innanzi alla quale sono pendenti alcuni ricorsi proposti dallo stesso MIUR avverso le pronunce dei giudici di merito) ha, nelle more, confermato la possibilità di consumare cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche ed invitando i dirigenti scolastici ad adottare una serie di conseguenziali cautele e precauzioni.

In questo contesto, la scelta restrittiva radicale del Comune – di suo non supportata da dimostrate ragioni di pubblica salute o igiene né commisurata ad un ragionevole equilibrio – di interdire senz’altro il consumo di cibi portati da casa (attraverso lo strumentale e previsto divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti diversi da quelli somministrati dalla refezione scolastica) limita, per il Giudice amministrativo, una naturale facoltà dell’individuo – afferente alla sua libertà personale – e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici.

Occorre pertanto, per poter legittimamente restringere da parte della pubblica Autorità una tale naturale facoltà dell’individuo o per esso della famiglia, che sussistano dimostrate e proporzionali ragioni inerenti quegli opposti interessi pubblici o generali. Queste ragioni, vertendosi di libertà individuali e nell’ambiente scolastico, non possono surrettiziamente consistere nelle mere esigenze di economicità di un servizio generale esternalizzato e del quale non si intende fruire perché non intrinseco, ma collaterale alla funzione educativa scolastica; e che invece, nella situazione restrittiva data, verrebbe senz’altro privilegiato a tutto scapito della libertà in questione.

Nella specie, la restrizione praticata con gli atti contestati – che nemmeno si preoccupano di ricercare un bilanciamento degli interessi – manifestamente non corrisponde ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessarietà rispetto all’obiettivo, dichiaratamente perseguito, di prevenire il rischio igienico-sanitario. E l’assunto che “il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale” si manifesta irrispettoso delle rammentate libertà e comunque è apodittico.

L’inidoneità e l’incoerenza della misura emerge in particolare dalla considerazione che non risultava, ad esempio, inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico: per analogia, si potrebbe addurre infatti anche per queste la sollevata problematica del rischio igienico-sanitario.

Da un altro lato, per ciò che concerne la proporzionalità e la necessità della misura, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sicurezza igienica degli alimenti portati da casa non può essere esclusa a priori attraverso un regolamento comunale: ma va rimessa al prudente apprezzamento e al controllo in concreto dei singoli direttori scolastici, mediante l’eventuale adozione di misure specifiche, da valutare caso per caso, necessarie ad assicurare, mediante accurato vaglio, la sicurezza generale degli alimenti.

La tassativa e rigorosa prescrizione regolamentare che ha introdotto il divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni che intendono consumare cibi portati da casa (o acquistati autonomamente) si è rivelata, pertanto, affetta da eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto misura inidonea e sproporzionata rispetto al fine perseguito.

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