PERSONALE ATA,LE NOVITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

PERSONALE ATA,LE NOVITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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Come è noto, il 19 aprile 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Comparto Personale Istruzione e Ricerca triennio 2016/18 che ha introdotto importanti novità in materia disciplinare, con riferimento al personale ATA.

 

 

Sanzioni disciplinari

Nello specifico, relativamente al personale ATA, si applicano, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo contratto, le disposizioni di cui al titolo III (artt. 10 e seguenti del CCNL).
In particolare, all’art. 12, sono espressamente indicate le sanzioni disciplinari irrogabili al personale ATA.

Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 11 (obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

  1. a)rimprovero verbale (in base alle disposizioni contrattuali, a cui la nuova formulazione dell’art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 fa espresso rinvio, anche per il rimprovero verbale, diversamente da quanto accadeva prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, è necessario l’avvio del procedimento disciplinare);
    b)rimprovero scritto (censura);
    c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
    d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
    e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
    di sei mesi (che costituisce importante elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni contrattuali);
    f) licenziamento con preavviso;
    g) licenziamento senza preavviso.
    Al co. 2 dello stesso articolo è, inoltre, stabilito che “sono state, altresì, previste, dal D.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:
    a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001;
    b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
    c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001”.

Determinazione concordata della sanzione

Sempre in ambito disciplinare pare utile un richiamo ad un’altra importante novità contenuta nella recente contrattazione. All’art. 17 del CCNL Scuola è stata, infatti, introdotta la facoltà di procedere alla “determinazione concordata della sanzione”, in base a cui “l’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso”.
La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 dell’art. 17 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. Relativamente alle modalità è specificato che “l’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa”.
Ai fini di cui sopra, si suggerisce un’attenta lettura dell’impianto dispositivo di cui all’art. 17 CCNL recante dettaglio dei termini e delle modalità regolamentanti la procedura conciliativa in
parola che, in ogni caso, deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione.

Sospensione cautelare

in corso di procedimento disciplinare

Costituisce elemento innovativo quanto contenuto nell’art. 14 del CCNL rubricato “Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare” consistente nella facoltà, per l’Amministrazione, di disporre la sospensione cautelare dal servizio nei confronti del
personale ATA, in corso di procedimento disciplinare.
Al co. 1 dell’art. 14 è, infatti, stabilito che “fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione”.

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Pare utile, altresì, anche un richiamo all’istituto della sospensione cautelare di cui all’art. 15 CCNL Scuola rubricato “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale” secondo cui il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
La nuova norma prevede, altresì, che il dipendente possa essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). Lo stesso articolo specifica, inoltre, che la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di
procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i
suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

Tipologie di sospensione cautelare: sintesi

In tema di sospensione cautelare, al fine di agevolarne una visione d’insieme, si riepilogano di seguito le principali tipologie di sospensione cautelare applicabili al personale ATA:
– sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 55 ter co. 1 del D.lgs. 165/01 (di competenza degli Uffici di Ambito territoriale);
– art. 14 CCNL “sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare” (di competenza della stessa autorità che ha avviato il procedimento disciplinare);
– sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, ai sensi dell’art. 55 quater co. 3 bis del D.lgs. 165/2001 (di competenza del Dirigente scolastico o dell’UPD qualora ne venga a conoscenza per primo in quanto responsabile della struttura);
– sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 15 CCNL Scuola 2016/18 rubricato:
“sospensione cautelare in caso di procedimento penale” (di competenza degli UPD istituiti presso gli Uffici di Ambito territoriale);
– sospensione cautelare ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 171/11 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nelle more dell’accertamento medico-sanitario (di competenza del Dirigente scolastico).

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