Cosa prevede la finanziaria 2018
L’articolo 1, comma 602, della legge finanziaria 2018 prevede che possano essere nominati i supplenti brevi e saltuari in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014 (legge stabilità 2015).
In questo modo le istituzioni scolastiche ed educative statali possono di nuovo conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti.
La norma prevede, dunque, una deroga al divieto sulle supplenze brevi, più precisamente un’attenuazione importante al divieto, mantenendolo per i due profili di assistente amministrativo e tecnico solo per i primi 30 giorni di assenza (laddove per gli AA, non si poteva sostituire, salvo che in scuole con organico di diritto con meno di tre posti e per gli AT il divieto era assoluto).
Resta, invece, invariata la misura per i collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza, attenuato dalla circolare ministeriale n. 2116 del 30 settembre 2015, che prevede una deroga in via amministrativa.
Questo non toglie che per tutti, i Dirigenti possano sostituire tramite determina fin dal primo giorno, nelle situazioni in cui ricorrano le condizioni di funzionalità della scuola.