Riportiamo una scheda sintetica sui permessi elettorali, elaborata dalla Segreteria Provinciale
Assenza è giornata lavorativa
Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957 che recita così
ART.119
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].
[*] In base all’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell’art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. )
come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, ( ART. 11. 1 . L’ARTICOLO 119 DEL TESTO UNICO N. 361 DEL 1957 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: “ART. 119. – 1. IN OCCASIONE DI TUTTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DISCIPLINATE DA LEGGI DELLA REPUBBLICA O DELLE REGIONI, COLORO CHE ADEMPIONO FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI, IVI COMPRESI I RAPPRESENTANTI DI LISTA O DI GRUPPO DI CANDIDATI NONCHÉ, IN OCCASIONE DI REFERENDUM, I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM, HANNO DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO PER TUTTO IL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA DELLE RELATIVE OPERAZIONI. 2. I GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO COMPRESI NEL PERIODO DI CUI AL COMMA PRIMO SONO CONSIDERATI, A TUTTI GLI EFFETTI, GIORNI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA.” e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.
art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.
A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Riposi compensativi
Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)
Circolare Ministeriale 29 aprile 1992, n. 132
Oggetto: Personale statale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali. Legge 29 gennaio 1992, n. 69
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 36 del 13 febbraio 1992 è stata pubblicata la Legge 29 gennaio 1992, n. 69, il cui art. 1 – comma 1 – sancisce:
“Il comma 2 dell’art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposti compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.
Circa l’applicazione della surriportata disposizione al personale dipendente statale lo scrivente ha chiesto chiarimenti al Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. -, il quale, con telegramma n. 122748 del 3 aprile 1992, ha precisato quanto segue;
“Codesto Ministero ha chiesto di conoscere modalità applicative articolo 1 Legge 29 gennaio 1992 (,) numero 69 (,)(legge 29 gennaio 1992, n. 69) recante interpretazione autentica comma 2 (,) articolo 119 (,) D.P.R. 30 marzo 1957 (,) numero 361 (,) (art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) come sostituito da articolo 11 Legge 21 marzo 1990 (,) numero 53 (,) (legge 21 marzo 1990, n. 53) secondo cui per lavoratori impegnati in operazioni elettorali est previsto pagamento specifiche quote retributive ovvero riposo compensativo per giorni festivi aut non lavorativi compresi in periodo svolgimento suddette operazioni (.) Proposito (,) premesso che previgente normativa aveva dato adito at dubbi interpretativi ambito settore privato (,) ritienesi che per quanto riguarda dipendenti civili Stato sia tuttora valida (,) et ciò anche in presenza nuova normativa recata da citata legge numero 69 (,) circolare Presidenza Consiglio Ministri (-) Dipartimento Funzione Pubblica: C.M. 8 maggio 1990, prot. n. 50556/10.0.235 che prevede sia per domenica sia per sabato (,) caso articolazione orario di servizio settimanale su cinque giorni (,) diritto at riposo compensativo con esclusione, pertanto, possibilità opzione per pagamento quote retributive attesa fra altro mancata previsione conseguente onere aggiuntivo (.)”
Si comunica, con l’occasione, che la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica n. 50.556/10.0.235 dell’8 maggio 1992, citata nel telegramma di cui sopra, è stata diramata con circolare di questo Ministero n. 160 (prot. n. 14481/690/MT) del 14 giugno 1990. (C.M. 14 giugno 1990, n. 160)
I Provveditori agli studi, i Sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine, sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, per gli adempimenti di competenza.