Modalità di utilizzo delle risorse curricolari e per il potenziamento dell’organico dell’autonomia
Sostituzione dei docenti, spezzoni orario, ora alternativa alla religione cattolica, relazioni sindacali.
Il 5 settembre 2016 è stata pubblicata la nota 2852/16 avente come oggetto “Organico della autonomia”.
Tralasciando tutta l’enfasi con cui il Miur cerca di esaltare la portata innovativa delle disposizioni in materia di organici contenute nella legge 107/15, riportiamo di seguito alcuni punti rilevanti della nota:
non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;
tale comunità è guidata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;
i docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico;
tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica);
infine nella nota si dice che: “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.” Quindi deve essere chiaro che la L. 107 mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7, collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs 297/94, cosi come il regolamento dell’autonomia DPR 275/99). Pertanto il “Ds adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli OO.CC.” (art. 16 c. 2 DPR 275/99) e non decide da solo!
Riteniamo utile approfondire alcuni altri passaggi contenuti nella nota e riguardanti, in modo specifico, le modalità di utilizzo del personale docente e la questione delle sostituzioni. Ma anche la gestione degli spezzoni fino a 6 ore e l’attribuzione dell’ora alternativa alla religione cattolica.
Sostituzione del docente impegnato su attività di potenziamento assente
La suddetta nota del 5 settembre afferma che si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari. È bene però tenere presente che lo stesso Miur, in modo meno sintetico e più esaustivo, sulla questione si era già espresso in altre due occasioni:
con la nota 24306 del 1° settembre 2016 (istruzioni operative per le supplenze): “I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell’ambito del proprio orario”.
con la circolare 11729 del 29 aprile 2016 sull’organico di diritto che così recita: “Si rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal piano dell’offerta formativa triennale”.
La precisazione fatta dal Miur nella circolare sugli organici è quella che fornisce maggiori indicazioni e spazi di interpretazione per ricondurre all’ambito delle “attività di carattere curricolare previste dal piano dell’offerta formativa” tutte le attività programmate che prevedano attività in presenza degli alunni, indipendentemente se programmate in orario oppure oltre l’orario strettamente previsto dagli ordinamenti.
Solo a titolo di esempio si indicano alcuni casi in cui, per la FLC CCGIL, si deve ricorrere alla nomina di un supplente:
assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe oppure con orario potenziato;
assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento utilizzato in classe perché ha preso il posto del “vicario”;
assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento che copre, ad esempio per sei ore, il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore);
assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte);
assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo;
assenza superiore a 10 giorni di un docente impegnato (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in attività di ampliamento dell’offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l’orario d’obbligo.
Tutte questa attività (ivi comprese quelle di tipo organizzativo-funzionale) rientrano a pieno titolo negli obiettivi della legge e nelle finalità di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa per cui è stato introdotto l’organico dell’autonomia comprensivo delle ore aggiuntive di potenziamento. Se la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere inevitabilmente tutte queste attività programmate e svolte, mediante l’utilizzo delle risorse aggiuntive per il potenziamento, ancorché in orario aggiuntivo a quello curricolare. Non è neanche pensabile che, nel caso in cui le risorse del potenziamento vengano utilizzate ad esempio per la funzione di vicario, oppure alcune di queste ore per attività quali responsabile di plesso/sede/sezione staccata, ecc.., tale incarico venga meno per assenza di qualche settimana o, addirittura, di qualche mese.
Supplenze per assenze fino a 10 giorni
La nota Miur 2852 fa un semplice accenno alla questione della sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni con un generico riferimento alla gestione flessibile di tutto l’organico dell’autonomia “per assicurare la copertura delle classi”.
A tal proposito occorre tenere presente che la legge 107, al comma 85, prevede sì che il dirigente scolastico “possa” effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia, ma lo fa ricordando anche l’esigenza che ciò avvenga “tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7”, cioè facendo prioritariamente salva l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.
In buona sostanza la legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività previste nel PTOF.
Impiego del docente in altro ordine e grado di scuola
Lo stesso comma 85 della legge 107 (che prevede la possibilità di utilizzo del docente impegnato nelle attività di potenziamento per le supplenze brevi fino a 10 giorni), prevede che il personale dell’organico dell’autonomia “ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”. Questo tema, che si era già posto lo scorso anno (addirittura con casi di docenti della secondaria impegnati nell’infanzia in un istituto comprensivo), si fa presente che le indicazioni operative del MIUR sulle supplenze (nota 24306 del 1° settembre 2016) chiariscono, su nostra richiesta, che l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo qualora il docente “sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso” all’insegnamento in quel grado di scuola.
Utilizzo dei docenti assegnati su posto/ore di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei ore
Da più parti ci è stato segnalato che alcuni dirigenti scolastici – ma anche qualche UST – ritengono che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati ai docenti assegnati su posto/ore di potenziamento (nei casi in cui lo spezzone sia riconducibile alla loro stessa classe di concorso) a sottrazione delle ore destinate al potenziamento. Se così fosse ci sarebbe una riduzione di fatto delle risorse complessivamente disponibili assegnate all’istituzione scolastica. Tale comportamento è illegittimo e contrasta, anche, con le indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del 22 luglio 2016 sull’organico di fatto, nella quale esplicitamente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a docenti della scuola, se disponibili ad accettarli, ma in aggiunta all’orario di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna distinzione tra docenti assegnati per l’intero orario sul curricolare o sul potenziamento. In sintesi: nulla è cambiato su questo rispetto agli anni scorsi.
Assegnazione dell’ora alternativa alla religione cattolica
La nota 2852 chiarisce un modo definitivo un altro problema: l’attribuzione dell’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Anche su questo nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi. Infatti, nella circolare, si dice esplicitamente che “rimangono ferme le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica)”. Quindi, se vi sono docenti in servizio disponibili, queste attività vanno assegnate in aggiunta all’orario d’obbligo (senza alcune distinzione tra il docente impegnato per 18 ore su orario curricolare, o sul potenziamento, oppure su attività miste) e retribuite oltre le 18 ore.
Prerogative sindacali e diritti della RSU
Si ricorda che su tutta la materia degli organici il sindacato, e la RSU nella scuola, hanno diritto sia di informazione preventiva che successiva, cosi come hanno il diritto non solo di informazione preventiva e successiva, ma anche a contrattare, in merito ai criteri di assegnazione dei docenti ai plessi/sedi e sulle modalità di utilizzazione del personale (art. 6 del CCNL/07). Sarebbe superfluo ricordarlo, ma su nostra richiesta è lo stesso Miur che lo richiama sempre nella nota 2852 del 5 settembre, laddove si dice che: “L’obiettivo (NB: delle indicazioni che fornisce il MIUR con la nota) è quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente sempre più integrato, dell’organico dell’autonomia, in coerenza con le finalità della Legge e nell’ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali.”
Nella contrattazione sulle risorse ci si troverà, sicuramente, davanti ad una situazione inedita. Con delle risorse (quelle del bonus) che, in base ai criteri definiti dal comitato di valutazione e d’intesa con la RSU, potrebbero essere utilizzate per riconoscere e retribuire impegni, incarichi, attività in passato retribuite con il Fis; oppure in presenza di progetti che in passato venivano retribuiti con il FIS perché in orario aggiuntivo, mentre ora potrebbero essere svolti all’interno dell’orario d’obbligo da parte dei docenti impegnati sul potenziamento (e, dunque, senza necessità di retribuzione aggiuntiva); stessa cosa per incarichi aggiuntivi di tipo organizzativo, in passato retribuiti sempre dal Fis, che ora potrebbero essere svolti all’interno dell’orario obbligatorio (e dunque non più da retribuire). Insomma, con un utilizzo qualificato delle risorse aggiuntive dell’organico dell’autonomia si potrebbero liberare parte delle risorse finanziarie del MOF (rispetto alla destinazione degli anni passati) ed essere destinate sia ad incrementare e qualificare ulteriori attività aggiuntive, ma anche a riconoscere tutti quei carichi di lavoro e responsabilità (ad esempio quelle che gravano sul personale Ata) che in passato non erano retribuite o non lo erano in modo adeguato.