Il governo ha approvato nuove misure volte a contenere la pandemia di Covid, anche in vista delle festività natalizie. Dal prossimo mese si apre alla terza dose per tutti gli over 18 e si introduce l’obbligo di vaccinazione per alcune categorie, fra cui il personale scolastico e le forze di polizia.
1 DICEMBRE – Dal 1° dicembre tutti gli over 18 potranno ricevere la terza dose di vaccino anti Covid, purché siano trascorsi cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
6 DICEMBRE – Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per gli alberghi, gli spogliatoi per l’attività sportiva, i servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e i servizi di trasporto pubblico locale.
15 DICEMBRE – Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico
del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
delle scuole non paritarie
dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Ecco alcune domande e risposte in merito all’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ricordiamo che si tratta di indicazioni sulla base delle ultime indicazioni ufficiali. Pertanto occorre considerarle come suscettibili di variazioni e rettifiche.
FAQ aggiornate al 27 novembre
Cosa accade dal 15 dicembre?
Dal 15 dicembre per tutto il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) scatta l’obbligo vaccinale “da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”.
Cosa deve fare chi non ha ancora avviato il percorso vaccinale primario?
Le possibilità date dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono tre
avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
attendere l’invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall’invito) o comunque l’insussistenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).
non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall’attività lavorativa.
Docente prenota prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15 dicembre. Potrà lavorare?
Sì, potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore. Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso.
Cosa devo fare per prenotare la terza dose?
Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo ha detto che in tutti i centri vaccinali dev’essere possibile l’accesso diretto di chi vuole fare il booster. Figliuolo ha anche chiesto che ci sia la “chiamata attiva”, cioè che chi deve fare la terza dose sia contattato dal sistema sanitario. In tutte le Regioni sono, inoltre, ancora attivi i sistemi di prenotazione via internet o telefono.
Se non mi vaccino cosa accade?
In tema di sanzioni, “l’accertato inadempimento” determinerà l’immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.
Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto? La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro massimo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Cosa accade dopo i 6 mesi?
Considerato che dal 15 dicembre i 6 mesi scadono il 15 giugno, il Governo non ha dato indicazioni successive e appare plausibile che le norme saranno oggetto di ulteriore approfondimento in seguito, in base all’andamento epidemiologico.
Ho già effettuato due dosi, la terza rientra nell’obbligo vaccinale per i docenti?
Sì, in quanto l’articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”.
La dose di richiamo dovrà essere effettuato entro i termini di validità del green pass, ma comunque a partire dal quinto mese compiuto dalla seconda dose.
Che differenza c’è tra “dose addizionale” e “dose booster”? Quando vanno somministrate?
FAQ GOVERNO
Per dose addizionale si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. La dose addizionale va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.
Per dose booster si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata per mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare nelle persone a maggior rischio di contrarre il Covid in forma grave. La dose booster va somministrata dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Posso scegliere il vaccino in fase di prenotazione?
FAQ GOVERNO
Questa scelta non è possibile. L’indicazione del vaccino da somministrare sarà compito del medico vaccinatore, previa indagine anamnestica, presso il centro vaccinale il giorno dell’appuntamento e in base alla disponibilità dei vaccini.
Cosa rischia il lavoratore che entra al lavoro senza green pass?
Restano le sanzioni amministrative già stabilite, che vanno da 600 a 1.500 euro.
Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò il Green pass?
Sì, viene emessa una nuova Certificazione verde Covid 19 e sarà inviato via sms o email un messaggio con un nuovo codice Authcode. Le certificazioni vengono emesse il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).
I nuovi green pass vengono emessi indicando nel “numero di dosi effettuate/numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo”:
2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19;
3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi.
Come posso scaricare la Certificazione verde?
FAQ GOVERNO
La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile. Si può ottenere attraverso diversi canali:
sul sito dedicato alla Certificazione verde (DGC) tramite Tessera sanitaria o identità digitale SPID/CIE
tramite le APP Immuni o IO
dal sito del Fascicolo sanitario elettronico
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde Covid-19. Per maggiori dettagli sulla Certificazione verde consultare la piattaforma nazionale dedicata: https://www.dgc.gov.it/web/
Quanto dura il green pass dopo la terza dose?
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale riduce l’efficacia del green pass da 12 a 9 mesi. I nove mesi decorrono dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione del richiamo, decorrono nuovamente da quella data.
Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all’interno degli istituti scolastici?
FAQ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Decreto-legge n.111/2021: apre una nuova finestra).
L’obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici ( Decreto-legge n.122/2021: apre una nuova finestra)
Sono esenti:
i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra, sono esenti dalla campagna vaccinale.
Il personale scolastico che non ha ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, può accedere ai locali con altro certificato?
FAQ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all’interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l’avvenuta guarigione o l’esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).
I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
FAQ GOVERNO
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Ho smarrito/Non ho ricevuto il codice per scaricare la Certificazione verde. Come posso fare?
FAQ GOVERNO
Il Governo ha predisposto un’apposita piattaforma: inserisci il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tua tessera sanitaria e la data dell’evento – guarigione, vaccinazione, tampone – con cui puoi ottenere la Certificazione verde. Copia il codice AUTHCODE che ti apparirà sullo schermo e richiedi il Green Pass con le modalità disponibili.
Le persone che hanno già avuto il Covid possono essere vaccinate?
FAQ GOVERNO
Sì, è possibile la somministrazione di una sola dose, da effettuare entro un anno. In caso non sia possibile ricevere la vaccinazione in questo intervallo di tempo, il ciclo vaccinale prevede due dosi (tranne in caso di somministrazione di Johnson&Johnson).
Ho contratto il Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose). Posso effettuare la terza dose?
FAQ GOVERNO
Sì, ma devi attendere almeno 3 mesi dalla guarigione e almeno 6 mesi dalla seconda dose.
Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare la Certificazione verde, ma non è arrivata la notifica, posso utilizzare un altro certificato?
FAQ GOVERNO
Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni:
aver effettuato la prima dose da 15 giorni (documento valido fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19;
aver completato il ciclo vaccinale (anche monodose);
essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il dipendente che non è in possesso della Certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro e ne entra in possesso successivamente, può rientrare al lavoro?
FAQ GOVERNO
Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio..
Quali test sono validi per il rilascio della Certificazione verde?
FAQ GOVERNO
Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:
test molecolare, permette di rilevare la presenza di materiale genetico (Rna) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021.
test antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per Covid 19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-Dgc per l’emissione della Certificazione.
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.
I test molecolari su campione salivare sono considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:
per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in Rsa, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 in ambito scolastico;
per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;
per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.