Norma

Norma

Condividi
1) Non è possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve anche se è più lunga per lo stesso profilo o per altri profili ata.
2) La supplenza covid è una supplenza breve.
3) Una supplenza con clausola risolutiva è possibile lasciarla per una supplenza con termine certo.
4) Una supplenza breve o una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno si può lasciare per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per “ALTRO” profilo professionale, che sia superiore o inferiore che sia per docente o per ata.
5) Quando si abbandona una supplenza, comunque si viene sanzionati, quindi per l’anno in corso non è più possibile essere convocati per quella categoria/profilo che si è deciso di abbandonare la supplenza.
6) Fino a quando non si assume servizio è possibile cambiare idea e rinunciare a una proposta di nomina senza essere sanzionati.
7) È possibile completare un part time con una supplenza compatibile ma solo su stesso profilo professionale.
😎 Non è mai possibile lavorare su due profili professionali nello stesso periodo lavorativo in contemporanea, in periodi differenti sì.
9) Non serve rispondere alle mail se non si è interessati a una convocazione.
10) Una volta che si ha un contratto non serve comunicare di essere già impegnati.
Tutti i riferimenti di legge, li trovate nel DM 430 del 2000 regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
nel Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021,
nella nota 25089 del 6 agosto 2021 circolare delle supplenze.
Condivisioni: 1
Mi piace

 

Commenta
Condividi
print