Il Ministero aveva proposto la data del 16 marzo per l’avvio della presentazione delle domande, data che i sindacati hanno contestato, non vi è ad oggi alcuna risposta dal MIUR ,ma bisogna prendere atto che ad oggi ancora non è stata pubblicata alcuna ordinanza in merito.
La mobilità docenti sarà caratterizzata dai seguenti blocchi
- blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall’a.s. 2019/20):
quando nella domanda di trasferimento/passaggio ottengo una scuola indicata puntualmente nella domanda (es. IC Manzoni), a meno che non sto utilizzando una precedenza e non ottengo il comune in cui la esercito o sono un perdente posto. Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento; Non si applica ai docenti con precedenza
2. blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631
Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25
settembre 2018 . Per loro il blocco è partito il 1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 5 anni.
Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 85/2018) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto il percorso, non rientrano nel blocco
- blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione inserito nel decreto scuola
Riguarderà tutti i prossimi neo assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020. Il blocco riguarderà tutti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016, concorsi 2018 e successivi compresa la “call veloce” o la possibilità di inserirsi in coda al concorso 2018 in altra regione) e dal grado o ordine di scuola di assunzione. Il blocco, si ricorda, non riguarda solo i trasferimenti o i passaggi ma anche le assegnazioni o utilizzazioni.
Questi sono gli unici blocchi previsti: qualsiasi blocco, previsto da altre norme, continua ad essere derogato dal Contratto.
Mobilità docenti: aliquote 2020/21
Per il prossimo anno scolastico 2020/21
il 50% dei posti disponibili è destinato alle immissioni in ruolo e il restante 50% è suddiviso nel seguente modo:
- 30% alla mobilità territoriale interprovinciale
- 20% alla mobilità professionale
- Le preferenze saranno 15 ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.
- Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica sempre con un massimo di 15 preferenze. In questo caso è importante l’ordine con cui si esprimono le preferenze: es. se si vuole dare “priorità” al trasferimento interprovinciale tali preferenze vanno inserite prima di quelle provinciali (e viceversa).
- Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province).
- Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda.
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
- scuole
- comuni
- distretti
- codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).
Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:
- istruzione degli adulti, che comprende:
- corsi serali degli istituti di secondo grado;
- centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.
Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:
- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti (ex CTP).
Preferenze provinciali e interprovinciali nella stessa domanda: a quale movimento dare priorità
La mobilità all ’ interno della provincia precede quella interprovinciale, ma le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima.
Pertanto, il docente che intende trasferirsi deve inserire le preferenze nell’ordine a lui più congeniale, a seconda se vuole dare “priorità” al trasferimento provinciale o a quello interprovinciale, se intende ovviamente partecipare ad entrambi i movimenti.