Le sanzioni per le supplenze assegnate da GaE e GPS riguardano :
- rinuncia alla supplenza;
- mancata presa di servizio;
- abbandono del servizio.
Queste le sanzioni previste dal Ministero
la rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).
Altre tipologie di rinuncia
Oltre alla rinuncia di cui sopra, vi sono altre due “tipologie” di rinuncia, derivanti dall’eventuale mancata presentazione della domanda da parte degli aspiranti, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, e dalle preferenze espresse nella medesima,
la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS di inclusione;
la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto è considerata rinuncia limitatamente alle sedi e alle graduatorie (ossia classi di concorso/tipologie di posto) non espresse nella domanda.
Dunque, nel caso:
di cui al punto 1, per l’a.s. di riferimento, l’aspirante non potrà ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le GaE e GPS per cui ha titolo (quindi per la varie classi di concorso/posto di inclusione nelle predette graduatorie); le predette supplenze si potranno invece ottenere da GI;
di cui al punto 2, per l’a.s. di riferimento, l’aspirante non potrà essere destinatario di supplenze al 31/08 e al 30/06 dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità (in tal caso, dunque, non potrà ottenere le predette supplenze dalle sole graduatorie dalle quali non gli è stato attribuito l’incarico per la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Ad esempio: docente inserito per la A-01 e per la A-60; non gli viene attribuita la supplenza nella A-01 perché non ha indicato alcuni sedi con disponibilità, relativamente alle quali sarebbe stato nominato, se le avesse indicate; il docente non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per la A-01, potrà invece ottenerle per la A-60).