Allegato A
Com’è noto nell’anno scolastico 2018/19 inizierà lo scorrimento delle nuove Graduatorie di merito regionali (GMRE), istituite in applicazione del Decreto legislativo n. 59/17, art. 17, comma 2. lettera b). La presente nota riporta le istruzioni anche per tali adempimenti. A tal proposito, si ricorda che questa Direzione generale ha inviato a codesti Uffici, il 10 maggio u.s. con nota prot. 22832, alcune delle istruzioni che comunque vengono qui richiamate.
A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo e delle ammissioni al percorso di formazione (Terzo anno FIT) realizzabili, è determinata dal Ministero con i dati del Sistema informativo e viene comunicata, a livello provinciale agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito , è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione. Si è provveduto a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, dopo aver effettuato, per i posti vacanti e disponibili della la scuola secondaria, l’assorbimento dell’esubero, in base a quanto previsto nel DM di autorizzazione a nominare. Il valore riportato nella colonna “contingente” costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo e di ammissioni al percorso di formazione (terzo anno FIT) effettuabili.
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene nel limite del 50 % dei posti del contingente assegnato e dopo l’esaurimento del concorso bandito ai sensi del comma 114 della Legge 107/2015, compresi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (comma 2, lettera a) o se il concorso stesso non sia stato bandito.
La dotazione del contingente del precedente comma può essere incrementata con l’esaurimento delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006
A.2 Per le assunzioni a tempo indeterminato le graduatorie sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, compresi gli elenchi graduati di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Per le ammissioni al percorso di formazione (Terzo anno FIT), le graduatorie valide sono quelle relative al concorso per esami e titoli bandito con il DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 e pubblicate, così come previsto dal DM sulle assunzioni entro e non oltre il 31 agosto 2018. Di conseguenza, le procedure concorsuali che non saranno completate entro tale data , avranno validità dall’anno scolastico 2019/20.
Relativamente alla validità, per l’anno scolastico 2018/19, delle GMRE, i responsabili delle procedure concorsuali degli Uffici Scolastici Regionali, che gestiscono le procedure di altre regioni, avranno cura di comunicare tempestivamente agli Uffici destinatari della domanda di partecipazione la tempistica delle procedure concorsuali gestite.
A.3 Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2017/18, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalla graduatoria di merito del concorso docenti 2016, in quanto non era ancora vigente la relativa graduatoria e di conseguenza i relativi posti sono stati conferiti ai docenti presenti nelle Gae, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo da concorso bandito con DDG n. 105, 106 e 107 del 2017 nonché del DDG n. 85/2018
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018.
A.4 Le assunzioni in ruolo e le ammissioni al percorso di formazione (terzo anno FIT), nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili assegnati.
A.5 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi 2016 e concorsi 2018) , il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.
A.6 L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
A.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98,ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizione contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
A.8 Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi 2016 e 2018 e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, le nomine in ruolo da Gae sono disposte per ambiti disciplinari.
A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso
D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.
A. 10. Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato tra nomine da procedure concorsuali (Concorsi 2016 e 2018) e nomine da Gae, gli stessi provvederanno alle convocazioni dei docenti inclusi in posizione utile di graduatoria. I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta dell’ambito e delle sedi.
Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
Dopo aver ripartito il contingente tra procedure concorsuali e Gae, si procederà con il seguente ordine:
• GM 2016 (vincitori, idonei (10%) nonché i candidati che hanno superato con il minimo le prove concorsuali. A tali candidati verrà assegnata la provincia, l’ ambito e, laddove possibile, contestualmente sceglieranno la sede di servizio
• Nel caso di ulteriori disponibilità entro la quota del contingente destinata ai concorsi, si procederà alle ammissioni al terzo anno del percorso FIT. In tal caso i candidati delle GMRE sceglieranno la provincia e la sede in cui svolgeranno il terzo anno del percorso FIT.
• Successivamente si procederà alle nomine da Gae, assegnando l’ambito e, laddove possibile, contestualmente la sede di servizio
A.11 Assunzioni a tempo indeterminato:
L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 5° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’ altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nel medesimo ambito ovvero in altro ambito della medesima o diversa provincia.
E’ consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.
A. 12 Ammissioni al percorso terzo anno FIT
Relativamente alle GMRE di classi di concorso appartenenti ad ambiti verticali, lo scorrimento delle GMRE potrà avvenire solo al completo esaurimento di tutte le graduatorie afferenti alla graduatoria del concorso 2016.
La mancata accettazione della nomina comporta la definitiva cancellazione dalla relativa GMRE. Con l’occasione si segnala il refuso “per quell’anno” contenuto nella nota prot. n. 22832 del 10 maggio 2018.
Assegnazione al terzo anno FIT di personale non di ruolo
a) Ai sensi del DM di autorizzazione l’ammissione al corso FIT da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali previste dall’art. 17, comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto. Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.to L.vo 59/2017, il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
Assegnazione al terzo anno FIT di personale di ruolo.
Nel caso che la nomina avvenga per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, rispetto a quella in cui risulta titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal CCNL del 2016/18, attualmente in vigore.
Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti.
A 13. Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla nomina in ruolo o dal conferimento di una supplenza annuale a seguito dell’ ammissione al percorso di formazione (Terzo anno FIT), devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.
A.14 Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
A.15 E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .
A.16 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009).
A.17 Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica attingendo dagli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo.
A.18 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2018/19.