Immissioni in ruolo infanzia e primaria 2021: da GaE e concorsi 2016 e 2018. Se residuano posti si passa alle GPS

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Le assunzioni straordinarie dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi dei docenti con 3 annualità di servizio (anche non continuative) negli ultimi dieci anni sono previste dal decreto legge n. 73/2021, il cosiddetto decreto sostegni-bis. Tale procedura straordinaria sarà attivata, qualora residuino posti dalle assunzioni ordinarie, fatti salvi i posti destinati al concorso ordinario di cui al DD n. 498/2020.

Qualora vengano attivate, alle immissioni in ruolo straordinarie posti comuni, a.s. 2021/22, potranno partecipare i docenti che conseguiranno la laurea in Scienze della Formazione Primaria (conseguendo l’abilitazione per la scuola dell’infanzia o primaria), entro il 31 luglio 2021, e si inseriranno conseguentemente negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Analogamente potranno partecipare gli aspiranti che conseguiranno il titolo di specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria entro il predetto termine ultimo, come leggiamo nell’articolo 59, comma 4-lettera a), del summenzionato decreto 73/2021:

Sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

L’articolo 59, comma 2, del decreto sostegni-bis prevede inoltre che al concorso straordinario 2018 scuola dell’infanzia e primaria è destinato il 100% dei posti vacanti e disponibili anziché il 50%, come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (al netto dei posti destinati al concorso 2016 e nell’ambito del 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, come vedremo di seguito).

Immissioni in ruolo ordinarie

Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, avverranno attingendo da GaE (50%) e graduatorie di merito concorsuali (50%) che, per l’a.s. 2021/22, sono le GM del concorso ordinario 2016 e le GM del concorso straordinario 2018 (il concorso ordinario 2020, nonostante la presentazione delle istanze da parte dei candidati entro il 31 luglio 2020, deve essere ancora avviato).

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle suddette GM 2016 e 2018, si attingerà dalle medesime secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL  n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, al netto dei posti destinati alle GM 2016; in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016.

Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno disponibili le relative GM, alle stesse sarà attribuito, il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, al netto sempre dei posti da attribuire al concorso 2016, e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure del 2016 e del 2018, come leggiamo nel succitato articolo 4, comma 1-quater, del DL  n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018.

Immissioni in ruolo straordinarie

Come detto sopra, al termine delle operazioni ordinarie di immissione in ruolo da GaE e GM, qualora residuino posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria), si procederà ad attivare la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Questa la succitata procedura:

  1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei docenti inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno con requisito di tre anni di servizio negli ultimi dieci:
  2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nel posto (infanzia, primaria, sostegno infanzia e primaria) per cui risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  4. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato
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