Immissioni in ruolo 2020/21: il cronoprogramma degli adempimenti

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Con la nota 23825 del 7/8//2020 a firma del Capo Dipartimento, dott. Bruschi, il MI ha diramato i dati riguardanti le immissioni in ruolo del personale docente e educativo decorrenti dal prossimo 1° settembre, che riporta nell’allegato A, le istruzioni operative per l’effettuazione delle nomine e il cronoprogramma relativo all’effettuazione delle operazioni di nomina che , ricordiamo, quest’anno avverranno tramite procedura telematica.
La nota raccomanda a tutti gli USR di terminare le procedure di immissione in ruolo entro il 26 agosto p.v. e di provvedere alla registrazione delle informazioni conseguenti alle avvenute immissioni in ruolo o rinunce degli aspiranti al sistema informativo al fine di precostituire la base dati per le successive operazioni di nomina, e raccomanda, inoltre, di assicurare la pubblicazione, entro il termine del 27 agosto p.v., dei posti rimasti vacanti e disponibili sui rispettivi siti internet istituzionali ed il conseguente inserimento in piattaforma di tali posti al fine di consentire, ai soggetti aventi titolo, di presentare istanza per la procedura di assunzione per “call veloce “ nel periodo compreso tra il 28 agosto ed il 1 settembre 2020.
Tempistica
26 agosto: termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni immissioni in ruolo ordinarie con assegnazione sedi attraverso la nuova procedura informatica disponibile su Istanze online
27 agosto: pubblicazione sui siti internet degli Uffici e in piattaforma dei posti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di nomina in ruolo ai fini della procedura di assunzione per chiamata (“call veloce”) ai sensi del D.M. 8/6/2020
Dal 28 agosto al 1 settembre 2020: istanze disponibili per via telematica per la procedura assunzionale per call veloce . Si sottolinea che le istanze saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo sopra indicato, cioè nel periodo compreso fra il 28 agosto e il 1 settembre 2020.Tali assunzioni avranno decorrenza giuridica al 1 settembre 2020
31 agosto 2020 : termine ultimo di conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria personale docente e ATA
Entro il 2 settembre 2020: pubblicazione degli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi per la procedura di assunzione per chiamata (“call veloce”).
7 settembre 2020: Termine ultimo per la procedura di assunzione a tempo indeterminato per chiamata (“call veloce”), con decorrenza giuridica 1° settembre 2020, dei soggetti che risultano in posizione utile.
14 settembre 2020: termine ultimo per le operazioni di conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 da GAE e GPS.
Ordine delle operazioni per le nomine in ruolo:
• Graduatorie GM 2016 con precedenza
• Graduatorie GM 2016 senza precedenza
• Graduatorie GMR 2018 con precedenza
• Graduatorie GMR 2018 senza precedenza
• fascia aggiuntiva di cui all’art. 1, c. 18 bis, L.159/19 ( di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126), con precedenza
• fascia aggiuntiva di cui all’art. 1, c. 18 bis, L.159/19 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,) senza precedenza
• GaE con precedenza
• GaE senza precedenza
Scelta della scuola
Una volta ottenuta la provincia, tramite una nuova istanza, avrà assegnata la scuola di titolarità sulla base delle preferenze espresse, fino ad un massimo di 30 scuole.
I docenti destinatari di nomina riceveranno una mail alla casella di posta elettronica presente su Istanze on line Il contratto a tempo indeterminato sarà stipulato dal 1° settembre 2020 (o dalla presa di servizio) con il Dirigente Scolastico della sede assegnata
Si rammenta che il comma 17 octies della legge 159/19 prevede che “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.
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