Se un docente si assenta per malattia, ai sensi dell’art.17, comma 12, del CCNL scuola 2006/2009 può ricevere presso la sua abitazione, sin dal primo giorno di assenza, la visita di controllo.
Controllo della malattia è a carico dell’INPS
Secondo le nuove regole le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; anche nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale. Le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici sono: per la mattina dalle 9.00 alle 13.00, il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
La normativa, è utile sottolinearlo, prevede alcune circostanze che danno diritto all’esonero dall’obbligo di reperibilità. Tali esoneri dagli obblighi del rispetto delle fasce di reperibilità sono scritti nella Circolare INPS numero 95 del 7 giugno 2016 ,Normativa delle visite fiscali per docenti e Ata
Dal 1° settembre 2017, ai sensi del D.lgs. n.75/2017, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro sia d’ufficio.
L’Istituzione scolastica potrà richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online collegato alla piattaforma INPS, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009 relativo alla “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”, che impone ai datori di lavoro l’effettuazione della visita fiscale nei giorni di lunedì e di sabato ( venerdì se c’è la settimana corta).
Le visite fiscali possono essere richieste tutti i giorni compresi il sabato, le domeniche e i festivi, anche in sequenza ripetitiva nella stessa giornata o in giorni diversi dello stesso periodo di malattia.
L’istituzione scolastica può utilizzare l’applicativo INPS per richiedere visita fiscale per assenze di malattia del personale scolastico anche nei giorni della settimana diversi dal lunedì e il sabato (venerdì se c’è la settimana corta) in particolare se immediatamente successivi ad altre tipologie di assenza.
Visita di controllo e assenza ingiustificata
Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali. Sarà pertanto possibile, in tempo reale, verificare se il dipendente è risultato reperibile nelle fasce orarie destinate ai controlli all’indirizzo fornito alla scuola.
In caso contrario, i dipendenti che non sono risultati presenti al domicilio indicato nelle fasce di reperibilità saranno tenuti ai sensi di legge, a rendere motivata e documentata giustificazione dell’assenza alla visita di controllo domiciliare. Decorso il termine di 10 giorni, senza che il dipendente inadempiente abbia prodotto alcuna giustificazione motivata e documentata, l’amministrazione applicherà il provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo dandone comunicazione agli interessati. e successivamente procederà alla decurtazione dello stipendio ai sensi della normativa vigente. L’inosservanza di dette disposizioni è passibile di apertura di procedimento disciplinare, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Questa la procedura da seguire: