Concorso riservato del “decreto dignità”: forse è incostituzionale

Concorso riservato del “decreto dignità”: forse è incostituzionale

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Il “Decreto dignità” che sta per essere convertito in legge dalla Camera in queste ore potrebbe contenere qualche elemento di incostituzionalità proprio nella parte relativa alla scuola.

Lo segnala il Servizio Studi del Parlamento in un’ampia relazione del 30 luglio scorso.
I dubbi, argomentati e documentati, del Servizio Studi riguardano il fatto che per accedere al concorso riservato previsto dall’articolo 4 del decreto varranno solamente i servizi prestati nella scuola statale e non anche in quella paritaria.
“Per quanto riguarda la considerazione unicamente del servizio svolto presso le scuole statali – sottolineano gli esperti del Servizio Studi – si ricorda che l’art. 2, co. 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001) ha disposto che, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
“Con riferimento alla parità di trattamento tra insegnanti delle scuole statale e insegnanti delle scuole paritarie – si legge ancora nella relazione – si è pronunciato sia il giudice amministrativo, sia il giudice costituzionale”.

E si citano in proposito l’’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 951 del 7 marzo 2017, con la quale veniva accolta un’istanza cautelare relativa alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’OM n. 241 del 2016 che non valutava il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ma soprattutto la sentenza n. 251/2017 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarata illegittima la disposizione contenuta nell’art. 1, co. 110, ultimo periodo, della legge 107/2015 che prevedeva un differente trattamento fra docenti di scuola statale e docenti di scuola paritaria nell’accesso ai concorsi.

Ovviamente il Parlamento può benissimo legiferare autonomamente senza tenere conto del parere del Servizio Studi ma è evidente che a queste condizioni c’è la quasi certezza che la norma venga impugnata dagli interessati con esiti facilmente prevedibili.

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