Nella scuola, così come più in generale nel pubblico impiego, vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94. Dalle norme citate deriva che, per essere assunti a tempo indeterminato nella scuola, occorre presentarsi in una condizione di non occupato: l’eventuale rapporto di lavoro in essere deve cessare (l’interessato si deve licenziare), fatto salvo il caso di richiesta di part-time nella scuola. E tuttavia, all’atto stesso della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari/personali, che per motivi di studio, ma non ai sensi dell’articolo 18 c. 3 del CCNL 2007, ovvero “per mantenere un altro lavoro in essere”.
Aspettativa per svolgere un altro lavoro
Il contratto nazionale di lavoro della scuola (articolo 18 comma 3 CCNL 2007) consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.
La “ratio” delle norme, in buona sostanza, è quella di consentire, a chi ha un rapporto di lavoro nella scuola (o nel pubblico impego), la possibilità di sperimentare un diverso lavoro, sia esso pubblico, che privato, che autonomo al fine poi di poter scegliere quale dei due, oppure anche solo per arricchimento professionale. È altrettanto evidente che ciò è possibile solo una volta instaurato il rapporto di lavoro nella scuola; e perché ciò sussista è sufficiente l’atto di sottoscrizione del contratto e non necessariamente la presa di servizio. Chi ha già instaurato, e quindi in atto, un altro rapporto di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato nella scuola, se non ha risolto l’eventuale precedente rapporto di lavoro, si troverebbe in una situazione di incompatibilità non potendo sottoscrivere il contratto.
In altre parole, sia la norma contrattuale che quella di legge sopra citata consentono di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di “poterne mantenere una già in atto”.
A fugare ogni dubbio di interpretazione, sia del contratto che della norma contenuta nel collegato al lavoro, fa testo il pronunciamento della Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015 in merito ad un contratto a tempo indeterminato stipulato da una docente che, all’atto della sottoscrizione, aveva in atto un altro rapporto di lavoro il quale era stato mantenuto a seguito di richiesta di aspettativa articolo 18 comma 3 del CCNL 2007. Per cui, visto anche questo “autorevole pronunciamento”, quando si sottoscrive il contratto a scuola si deve essere “liberi”, ovvero non ci si deve trovare in situazione di incompatibilità, situazione che, tra l’altro, viene richiesto di sottoscrivere.
Di conseguenza, chi ad esempio lavorasse nel privato, se vuole instaurare correttamente il rapporto di lavoro con la scuola si deve prima licenziare (fatto salvo il caso di richiesta di part-time nella scuola), poi firmare il contratto a scuola e solo “dopo” (anche nello stesso giorno, quindi senza obbligo di prendere servizio, dal momento che all’atto della sottoscrizione sono immediatamente esigibili tutti gli istituti contrattuali) ne può instaurare un altro chiedendo l’aspettativa per un anno.
Tutto questo vale sia per i docenti che per il personale ATA.
Rapporti di lavoro a tempo determinato nella scuola
Per quanto riguarda invece un diverso rapporto di lavoro a tempo determinato con la scuola pubblica, ci sono istituti specifici per poterlo fare: l’articolo 36 per i docenti (purchè in diverso grado o classe di concorso) e l’articolo 59 per gli ATA.
ART.36:
dispone che il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
ART. 59
Consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola, di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
si chiarisce:
- la perdita della titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità , avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente
- In materia di ferie l’art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (sul punto è intervenuto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che all’art. 5, comma 8, espressamente prevede la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto). Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce, invece, che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita nel tempo. Pertanto, considerato che il personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine della supplenza fruirà delle ferie non godute al momento del rientro.
Rapporti di lavoro part-time
L’unica possibilità di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto (purché non sia pubblico) oppure di poterne instaurare due contemporaneamente è quella di chiedere immediatamente (al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%, status che consente di effettuare simultaneamente due lavori diversi purché non entrambi pubblici.
Dottorati e assegni di ricerca
Il rapporto di lavoro invece può essere regolarmente instaurato quando l’interessato usufruisce già di dottorato di ricerca, borse di studio post dottorato o assegni di ricerca. In questi casi si può chiedere un periodo di aspettativa secondo quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 senza rincorrere in situazioni di incompatibilità.
Esercizio della libera professione
L’esercizio della libera professione con iscrizione all’albo può essere svolta solo dal personale docente anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).