Assenza lavoratori fragili equiparata a ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comporto.

Assenza lavoratori fragili equiparata a ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comporto.

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Il Decreto sostegno prevede che, fino a giugno la loro assenza dal servizio è equiparata a ricovero ospedaliero.

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);

2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

L’art 15 comma 1 chiarisce che l’eventuale assenza per malattia, qualora non si possa svolgere il lavoro agile, esclude tale assenza dal periodo di comporto della malattia.
Pertanto, come si legge nella relazione tecnica, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

Pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.
Va considerato, infatti, – continua la relazione del decreto – che in assenza di una precisa disposizione di legge, fa fede quanto previsto nei singoli CCNL, molti dei quali – per l’appunto – prevedono che l’assenza per malattia, ancorché giustificata da ricovero ospedaliero, sia computata ai fini del periodo di comporto. A titolo esemplificativo, ciò avviene per metalmeccanici, sanità pubblica, docenti, personale ATA, chimici, turismo, terziario della grande distribuzione, industria alimentare del settore carni, pubblici esercizi ristorazione e turismo ed altri ancora.

BOZZA DECRETO SOSTEGNI

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