DOMANDE DAL 13 AL 24 LUGLIO SU ISTANZE ON LINE
L’assegnazione provvisoria essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica
- ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
- ricongiungimento ai genitori
- gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.
Assegnazione provvisoria per docente che ottiene il trasferimento
Una delle novità introdotte dal contratto sulle assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/22 rispetto al precedente è che non esiste più il vincolo di non poter richiedere assegnazione provvisoria per chi otterrà il trasferimento.
Per cui essere soddisfatti nella domanda di mobilità (territoriale o professionale) non impedisce la partecipazione alla mobilità annuale, purché se ne abbiano i requisiti.
Docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2019
Per quanto riguarda tutti i docenti che sono stati nominati o saranno nominati in ruolo con decorrenza giuridica – in questo caso 1° settembre 2019 – il CCNI prevede la possibilità di richiedere assegnazione provvisoria purché tale decorrenza non coincida con l’anno scolastico per cui è valida l’assegnazione.
L’art. 7 comma 2 dispone infatti che Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22.
Per cui, i docenti con decorrenza giuridica 2019/20 – secondo quanto indicato al momento dal CCNI – potranno richiedere assegnazione provvisoria per il 2020/21.
Docenti ex FIT e assegnazioni provvisorie
Rimane ancora l’incertezza se questo valga anche per tutti i docenti assunti dalle graduatorie del concorso ex Fit (compreso il DM 631/18) di I e II grado per cui la legge di Bilancio ha previsto un blocco di 4 anni successivi alla immissione in ruolo, senza però specificare se questo vale anche per le assegnazioni provvisorie.
Infatti, le modifiche, apportate al decreto 59/2017 dalla legge 145/2018, prevedono che il docente deve rimanere nella scuola, in cui ha svolto l’anno di prova (quindi di immissione in ruolo che, ricordiamolo, ormai è sede definitiva), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Vincolo quinquennale dal 1° settembre 2020
Specificazione, quella del blocco delle assegnazioni, lo ricordiamo, che invece è stata inserita nel decreto Scuola n. 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019 n. 159, il quale testualmente prevede che
“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizionell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.”
Blocco, lo ricordiamo, che riguarderà tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2020 indipendentemente da quale sarà il loro canale di reclutamento (GAE e concorsi) e l’ordine di scuola (infanzia, primaria o secondaria).