L’ aggiornamento è confermato nel 2024, un anno di tempo per conseguire la certificazione di alfabetizzazione digitale [Emendamento]
L’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA previsto per il 2024 è confermato, nei tempi normalmente previsti, verosimilmente tra maggio e giugno.
La Commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato l’emendamento che consentirà di aggiornare le graduatorie già questa primavera sventando il rischio di rinvio all’anno prossimo.
L’emendamento, che riunisce due analoghi emendamenti (5.37 e 5.38) è stato infatti riformulato in modo da prevedere, per chi accede alle graduatorie come nuovo inserimento, la possibilità di conseguire entro un anno le nuove certificazioni di competenza informatica previste dal CCNL.
In particolare il comma 3-ter prevede che ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie ATA, il termine di un anno previsto dal CCNL del comparto scuola per il periodo 2019/2021 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
Nelle scorse settimane era invece stata paventata l’ipotesi di uno slittamento dell’aggiornamento di un anno. Ciò in quanto il nuovo CCNL firmato in via definitiva il 18 gennaio 2018 richiede per tutti i profili, tranne per collaboratore scolastico, il possesso della nuova certificazione internazionale di alfabetizzazione internazionale.
Ricordiamo che dopo il voto il commissione, l’iter di conversione del decreto milleproroghe dovrà vedere prima l’approvazione in aula e poi il passaggio al senato (il testo andrà in Aula per la votazione lunedì 19 febbraio).
COSA PREVEDE IL NUOVO CCNL
L’art. 59 comma 10 e 11 disciplinano i nuovi requisiti di accesso e la fase transitoria.
In particolare è richiesta:
Per i nuovi inserimenti nelle graduatorie ATA di III fascia (tranne per i collaboratori scolastici, per i quali continua ad essere sufficiente il mero possesso del diploma).
I dipendenti già inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza. In tal caso è prevista la decadenza dalle graduatorie (salva la possibilità di iscriversi ex novo, se in possesso della certificazione).
Per i dipendenti già inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che abbiano già prestato servizio (in tal caso però la certificazione potrà essere acquisita successivamente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
QUALI CERTIFICAZIONI SARANNO VALIDE?
Il testo del CCNL fa riferimento genericamente a una “certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale“, senza specificarne però le caratteristiche.
LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nel testo sottoscritto, ARAN e sindacati precisano (dichiarazione congiunta n. 5 disponibile a pagina 77) che:
Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.
Pertanto alla luce di ciò la certificazione richiesta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Deve essere rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale (Accredia).
La certificazione stessa deve essere registrata presso l’ente di accreditamento nazionale (Accredia).
Deve essere conforme ai framework europei (eCF e DigComp).
Deve essere in corso di validità (non scaduta).
Deve attestare il superamento di un test finale riguardante le competenze informatiche tra cui conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.
Affinché le certificazioni siano valide, non basta che siano rilasciate da un ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Ciò che rileva unicamente è l’accreditamento da parte di Accredia (ente di accreditamento nazionale).
La certificazione stessa, oltre ad essere rilasciata da un ente accreditato presso l’ente nazionale di accreditamento, deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento (infatti, l’ente certificatore potrebbe essere accreditato presso ACCREDIA, ma per una certificazione diversa).
La segreteria provinciale di Foggia è a disposizione per informazioni ed approfondimenti