Comunicato: Ordinanza della Corte di Cassazione del 17.06.2024 relativa al riconoscimento per i docenti precari al 30 giugno del diritto al pagamento dell’indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante la sospensione delle lezioni.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza pubblica il 17.06.2024 ha sancito il principio che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno scolastico, tranne il caso in cui il D.S. ha provveduto ad informare – per iscritto – il docente dell’esistenza di ferie non godute.
Pertanto, in base a questa ordinanza viene riconosciuto al personale docente a tempo determinato – che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico – il pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
All’uopo si precisa che trattasi di indennità quindi soggetta alla prescrizione di 10 anni, quindi, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.
Alla luce di quanto sopra, va inviata opportuna diffida al Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine interrompere i termini di prescrizione e/o decadenza.
La DIFFIDA va invita al: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO Viale Trastevere, 76/A00153 Roma a mezzo PEC personale: [email protected] – [email protected] oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.
Pertanto, alla luce della recente ordinanza della Cassazione La Segreteria provinciale si attiverà per avviare il ricorso da proporre presso il Tribunale territoriale del lavoro.
Il ricorso è rivolto ai docenti di ruolo o ancora precari, che hanno stipulato contratti al 30 giugno nell’ultimo decennio ed è finalizzato al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche. È essenziale che il docente non abbia ricevuto, negli anni di contratto al 30 giugno, avvisi formali da parte del Dirigente circa la presenza di ferie da fruire, con contestuale avviso, in caso di mancata fruizione, di perdita delle stesse e/o della relativa indennità sostitutiva.
La Segreteria Provinciale Snals di Foggia è a disposizione per informazioni .