Il decreto, con le relative misure, entra in vigore il 13 agosto 2022. Vediamo cosa è previsto, con particolare riferimento alle persone con disabilità.
Tra le misure di interesse generale, il decreto introduce il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre avrà diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Questo nuovo congedo, che spetta anche ai lavoratori pubblici, è aggiuntivo al congedo di paternità alternativo, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
LEGGE 104 COSA CAMBIA?
Permessi legge 104, 3 giorni
Il decreto modifica in parte anche l’articolo 33 della legge 104, riguardante i permessi e le agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave. Anche qui si esplicita che ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere.
Lavoro agile
Alla legge 22 maggio 2017 vengono apportate alcune modifiche riguardanti la già prevista priorità al lavoro agile, allargando in parte la platea dei beneficiari: all’articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:
– genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3
– lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104
– caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Come fruire dei permessi
Dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS, che informa come il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.
Congedi straordinari di due anni
Relativamente al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, normato dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene previsto che:
1. Per il diritto a usufruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
2. Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta.
3. Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Inoltre nel testo del decreto viene riportato l’ordine di priorità dei soggetti con diritto di usufruire del congedo:
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo:
– il padre o la madre anche adottivi;
1. in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
2. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
3. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente ol’affine entro il terzo grado convivente.
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