RICORDA CHE

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🛑PROMEMORIA SUPPLENTI
1) Non è  possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve anche se è  più  lunga per lo stesso profilo o per altri profili ata.
2) La supplenza  covid è  una supplenza breve.
3) Una supplenza con clausola risolutiva è  possibile  lasciarla per una supplenza con termine certo.
4) Una supplenza breve o una supplenza al 31 agosto o  al 30 giugno si può  lasciare per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per “ALTRO” profilo professionale, che sia superiore o inferiore che sia per docente o per ata.
5) Quando si abbandona una supplenza, comunque si viene sanzionati, quindi per l’anno in corso non è  più  possibile essere convocati per quella categoria/profilo che si è  deciso di abbandonare la supplenza.
6) Fino a quando non si assume  servizio è  possibile cambiare idea e rinunciare a una proposta di nomina senza essere sanzionati.
7) È  possibile completare un part time con una supplenza compatibile ma solo su stesso profilo professionale.
8) Non è  mai possibile lavorare su due profili professionali nello stesso  periodo lavorativo in contemporanea, in periodi differenti sì.
9) Non serve rispondere alle mail se non  si è  interessati a una convocazione.
10) Una volta che si ha un contratto non serve comunicare di essere già  impegnati.
Tutti  i riferimenti di legge, li trovate nel DM 430 del 2000 regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
nel Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021,
nella nota 25089 del 6 agosto 2021 circolare delle supplenze.
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