PROBLEMATICHE MAESTRI DIPLOMATI ENTRO L’A.S. 2001/02. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (ADUNANZA PLENARIA) 20.12.2017, N 11

PROBLEMATICHE MAESTRI DIPLOMATI ENTRO L’A.S. 2001/02. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO (ADUNANZA PLENARIA) 20.12.2017, N 11

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In riferimento al problema dei maestri diplomati entro l’a.s. 2001/02, lo SNALS CONFSAL ha indicato da tempo possibili soluzioni per ottemperare le esigenze degli stessi con quelle, altrettanto legittime, dei Maestri laureati. Per fare chiarezza sulla situazione,  si rappresenta, in estrema sintesi, la genesi del problema.

Il Consiglio di Stato sezione VI, con sentenza 16 Aprile 2015, n. 1973, ha affermato il carattere abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, cioè prima dell’istituzione della Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Ciò in riferimento al parere della II Sezione del medesimo  Consiglio di Stato, n. 3813 in data 11 settembre 2013.

Sulla base di quanto sopra si sono sviluppati molti ricorsi tesi al riconoscimento del diritto all’inclusione in GAE (Graduatorie ad esaurimento, finalizzate all’immissione in ruolo) dei soggetti possessori del titolo sopra richiamato in quanto “abilitati” e, di conseguenza, si sono avute molte sentenze, tutte positive. Alcune, tuttavia, con pronunciamento definitivo, altre con provvedimento cautelare, in attesa della definitiva sentenza.

Sia i destinatari delle prime che delle seconde sentenze sono stati inclusi in Graduatoria ad Esaurimento ed alcuni, giunti in turno di nomina, sono stati immessi in ruolo ed hanno svolto l’anno di formazione destinato alla definitiva conferma nel ruolo della scuola Primaria o dell’Infanzia.

E’ ovvio che per i secondi (destinatari di sentenza cautelare) il tutto è avvenuto “con riserva”, anche se, dopo le sentenze favorevoli delle sezioni II e VI del Consiglio di Stato non sussistevano molti dubbi sulla conferma di tale orientamento.

Contrariamente alle aspettative, invece, con la sentenza 20/12/2017, n. 11 il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha, invece, escluso il diritto dei Maestri diplomati, che non abbiano superato alcun concorso, ad essere inclusi in GAE.

Ora, i docenti nei confronti dei quali, a suo tempo, c’è stato un pronunciamento definitivo del Giudice SONO e RESTANO inclusi in GAE, mantenendo il diritto ad ottenere un contratto a tempo indeterminato (immissione in ruolo) quando verranno in turno di nomina o, addirittura, mantengono il contratto a tempo indeterminato se ne sono già stati destinatari.

I docenti nei confronti dei quali il Giudice si è espresso in termini cautelari, in attesa di definitiva sentenza, saranno, per effetto della citata Sentenza 11/2017, estromessi dalle GAE e dal ruolo, ove acquisito. Questa situazione crea disparità enormi fra persone che si trovano sostanzialmente in analoga situazione (possesso di un diploma definito “abilitante”, senza superamento di concorso).

È bene precisare che, lo Snals-Confsal, da sempre, si è fatto portavoce di proposte e interventi atti a trovare una soluzione alla drammatica situazione che vede coinvolti, ormai da anni, migliaia di insegnanti diplomati magistrali, non trascurando la conseguente condizione di caos sociale che si verrebbe a determinare nel Paese e le ripercussioni di carattere meramente operativo-organizzativo che graverebbero sulla scuola dell’Infanzia e sulla scuola Primaria.

A questo punto diviene indispensabile una soluzione legislativa, che contemperi gli interessi dei docenti diplomati rispetto ad una vicenda che li ha coinvolti e che vede esiti diversificati per situazioni analoghe, con le altrettanto legittime aspettative dei docenti laureati in attesa di un posto di lavoro.

L’ipotesi di soluzione suggerita dallo SNALS-Confsal è la seguente:

1   Trovare una soluzione politica, attraverso un provvedimento legislativo, in quanto è un dovere del Governo trovare una giusta e equa  risposta al delicatissimo quanto drammatico problema;

2   Prevedere una procedura concorsuale riservata  ai diplomati che verranno esclusi dalle GAE e dal ruolo, per effetto del pronunciamento del Consiglio di Stato del dicembre 2017, più volte citato;

3   Consentire a costoro di partecipare all’aggiornamento GAE previsto per l’a. s. 2018/19 e valido per il triennio successivo ai sensi della Legge n. 21/2016 (Art. 1, comma 10 bis);

4   Mantenere ferma la facoltà di accesso  per i maestri Laureati il cui titolo è certamente abilitante.

 

Pertanto, chiederemo un urgentissimo intervento alle Commissioni Cultura di Camera e Senato ed impegneremo, in tal senso, il nuovo Ministro dell’Istruzione, in modo da poter ridare certezza del diritto a tutti i Docenti interessati al problema, senza penalizzare i Laureati i quali, giustamente, hanno aspettative forti per la loro sistemazione.

 

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