Alla luce di quanto disposto dalla.nota 278 del MIUR del 6/3/2020 ,ISTRUZIONI OPERATIVE in merito al lavoro agile e all’attività amministrativa, SI RICORDA CHE, Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va limitato ai casi indifferibili con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.
Si riportano alcuni stralci delle istruzioni operative divulgate dal MIUR
Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlata e considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL,limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Legge 146 del 15 giugno 1990
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e
scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio,
dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.
Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente
correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le
stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza.
Adempimenti amministrativi.
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante un dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze, si dispone che in via eccezionale, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni.