La legge 104/92 è la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
L’art. 33, comma 3, prevede, per il lavoratore, pubblico o privato, il diritto di fruire di tre giorni mensili di permesso retribuito (anche non continuativi) per assistere una persona con disabilità grave.
I permessi spettano al coniuge, al parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Altra condizione per legittimare la fruizione è che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Il permesso è coperto da contribuzione figurativa.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
I permessi spettano ugualmente al lavoratore se c’è un disoccupato in famiglia, e ciò è contenuto nella nota n.90 del 2007