Le richieste dello SNALS E LE RISPOSTE DEL MIUR

Le richieste dello SNALS E LE RISPOSTE DEL MIUR

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Si è concluso il primo confronto con il MIUR , si elencano le richieste dello SNALS  in ordine agli imminenti concorsi nella scuola.”

Richiesta – Fornire la batteria dei test.

Risposta – In merito alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, si conferma in primo luogo l’intenzione di non procedere alla prepubblicazione dei quesiti oggetto della prova scritta. Trattasi, infatti, di prova scritta selettiva volta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di specifiche competenze: ne consegue l’impossibilità, sia logica che giuridica, di utilizzare meccanismi tipici di una prova
preselettiva, essendone totalmente differente la ratio.
La richiesta di prepubblicazione dei quesiti è stata pertanto accolta per le sole procedure ordinarie.

• Richiesta – Ridurre il numero dei quesiti e aumentare il tempo a disposizione.

Risposta – La durata della prova è stata determinata in stretta correlazione al peso e al numero dei quesiti. Al riguardo si precisa inoltre che, sulla base della letteratura scientifica internazionale in materia e dell’esperienza maturata in altri contesti (ad esempio le prove a risposta multipla universitarie), un maggior tempo a disposizione aumenta significativamente la possibilità di errori.

• Richiesta – Numero delle commissioni: ridurre il numero prevedendo l’esonero dal servizio degli insegnanti impegnati come commissari.

Risposta – Pur condividendo le preoccupazioni relative alla difficoltà di reperire i commissari, non appare percorribile la proposta di modificarne numero e composizione. Tale ipotesi, peraltro già presa in considerazione e sottoposta al vaglio dell’Ufficio legislativo, si porrebbe in contrasto con le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 297/1994, esponendo l’amministrazione a possibile soccombenza nell’ambito del contenzioso che, prevedibilmente, verrebbe ad instaurarsi. Quanto ad un possibile esonero dal servizio del personale coinvolto, si rappresenta che i relativi costi, come stimati dagli uffici competenti, non sarebbero attualmente sostenibili. Si condivide l’auspicio di soluzioni che possano garantire comunque un adeguato compenso ai commissari.

• Richiesta – Semplificare la tabella dei titoli.
Risposta – Quanto ai titoli valutabili, si accoglie la richiesta di semplificazione della tabella dei titoli, con particolare riferimento a quelli relativi alle materie artistiche. Si procederà pertanto ad una rideterminazione complessiva al fine di rendere omogenee, sul punto, le tabelle dei titoli della procedura ordinaria e straordinaria.

Richiesta – Punteggio prova scritta: massimo 30 punti. Valutazione dei titoli: 70 punti di cui 50 al servizio.

Risposta – Non si ritiene invece percorribile la proposta di modificare – nella misura indicata – la distribuzione dei punteggi tra la prova scritta e i titoli. Infatti, la scelta di assegnare alla prova selettiva l’80% del punteggio disponibile deriva, in assenza di disposizioni speciali specifiche, da una interpretazione conforme all’articolo 400, comma 9, del D.lgs n. 297/1994.

Richiesta – Validità del servizio prestato su sostegno senza titolo per la maturazione del requisito sia del triennio che del servizio specifico, valutazione del servizio prestato su sostegno senza titolo ai fini della predisposizione della graduatoria finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato e riconoscimento delle annualità svolte su ore alternative alla religione cattolica.

Risposta – In merito alla validità del servizio svolto su posto di sostegno ai fini della partecipazione al concorso su posto comune, deve necessariamente richiamarsi quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, lett. a) del D.L. 126/2019, ai sensi del quale “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)”, ovvero il possesso di almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto. Stante il tenore letterale della norma, non può pertanto prescindersi dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio. Neppure appare percorribile l’ipotesi di un’interpretazione estensiva della norma, volta a considerare quale “anno di servizio specifico” quello svolto su posto di sostegno ma con nomina da graduatoria relativa alla classe di concorso per cui si intende partecipare. In tal senso non può farsi riferimento alla disciplina in materia di graduatorie d’istituto e GAE: oltre ad essere procedure ontologicamente differenti, si tratta di note a tabelle allegate ad un decreto ministeriale, non idonee a prevalere su norme di rango primario. Dagli atti parlamentari risulta peraltro in maniera inequivocabile la volontà del legislatore di mantenere fermo il requisito del servizio specifico svolto sulla classe di concorso richiesta. Lo stesso principio vale rispetto al riconoscimento della validità del servizio svolto su materia alternativa a religione cattolica, quale servizio specifico sulla classe di concorso dalla quale è stata effettuata la nomina.

• Richiesta – Contemplare le cosiddette abilitazioni a cascata.

Risposta – La norma prevede che l’abilitazione, conseguibile in caso di superamento di tutte le prove concorsuali, avvenga “per le medesime classi di concorso”: ne consegue che la stessa non possa essere riconosciuta per “ambiti verticali”, ma solo per “ambiti orizzontali”, come previsto dall’Allegato D al concorso ordinario che sarà pertanto allegato al bando. L’Amministrazione, comunque, predisporrà un allegato tecnico al bando che, in assenza di modifiche alla normativa speciale prevista dal Decreto Scuola con riferimento ai programmi del concorso 2016, procederà alla puntuale rivisitazione dei programmi relativi al concorso 2016, espungendo le parti non contemplate e allo scioglimento degli ambiti, ove possibile, e comunque dando precise indicazioni al comitato tecnico per la formulazione dei quesiti.

• Richiesta – Allegati “A” e “B” sulla previsione dei posti messi a bando suddivisi per Regione, tipologia di posto e classe di concorso e sulle eventuali aggregazioni regionali a causa di un esiguo numero di partecipanti.

Risposta – Si rappresenta, poi, che gli allegati A e B relativi alla distribuzione dei posti e alle aggregazioni territoriali verranno resi disponibili non appena definiti.

• Richiesta – Definire fin da subito la procedura ai soli fini abilitanti riservata ai precari statali che posseggono i requisiti richiesti, ai docenti che superano la prova scritta ma non rientrano nei 24.000 vincitori, ai docenti di ruolo, ai docenti delle scuole paritarie e dei CFP ed ai docenti con servizi misti deve essere contemporanea a quella finalizzata alle assunzioni.

Risposta – In tempi brevi sarà definita anche la procedura prevista, ai soli fini abilitanti, dal D.L. n. 126/2019 e verrà avviato il relativo confronto .

• Richiesta – Riconoscimento dei servizi derivanti da contratti di supplenza discontinui e dei servizi dal 1° febbraio al termine delle lezioni con interruzione del contratto e ripristino dello stesso in occasione degli scrutini di fine anno.

Risposta – Sulla validità dell’annualità di servizio, si richiama l’articolo 11, comma 14, della L. 124/1999 che chiarisce come “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Sul punto dei servizi dal 1° febbraio al termine delle lezioni con interruzione del contratto e ripristino dello stesso in occasione degli scrutini di fine anno è stato richiesto un approfondimento all’ufficio legislativo.

• Richiesta – Prevedere la possibilità per gli specializzati/specializzandi (in possesso di specifico titolo di specializzazione) di partecipare alla procedura straordinaria nel caso in cui il servizio su sostegno sia prestato in ordine di scuola diverso.

Risposta – Gli specializzati/specializzandi su sostegno non possono partecipare al concorso straordinario se i servizi relativi a posto di sostegno afferiscono a un ordine di scuola diverso, in obbedienza al principio generale previsto dal D.L. 126/2019.

• Richiesta – Possibilità di partecipare alla procedura per il sostegno dei docenti specializzati su due gradi di scuola.

Risposta – E’ possibile partecipare alla procedura per posto di sostegno sia per la scuola secondaria di I grado che di II grado, in presenza delle specializzazioni specifiche.

• Richiesta – Possibilità per i docenti con titoli AFAM e per le classi di concorso specifiche dei licei musicali di partecipazione con i titoli di studio posseduti e considerati validi prima dell’entrata in vigore del DPR 19/2016.

Risposta – Per i docenti con titoli AFAM, relativamente alle classi di concorso dei licei musicali, e alla validità dei titoli di accesso previgenti al DPR 19/2016, si rinvia a un approfondimento già richiesto all’ufficio legislativo.

• Richiesta – Valutazione del servizio prestato senza titolo di accesso che è invece posseduto al momento della partecipazione alla procedura.

Risposta – Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda .

• Richiesta – Richiesta di chiarimenti relativi alla prova finale che dovrebbe assumere la forma di un’unità didattica.

Risposta – Quanto alla richiesta che la valutazione finale consista nell’esposizione di un’”unità didattica”, si rinvia la previsione, come da Decreto Scuola, al previsto regolamento, tenendo anche conto della diversità tra posto comune e posto di sostegno.

• Richiesta – Individuazione del voto minimo per il superamento della eventuale prova preselettiva (concorsi ordinari)per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Risposta – In relazione alle procedure ordinarie, non si ritiene opportuno prevedere, ai fini dell’accesso alla prova scritta, un voto minimo per il superamento della prova preselettiva.
Nella definizione della prova, sono stati applicati i criteri delineati dalla direttiva n. 3/2018 del Ministero per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, riferibili a tutte le amministrazioni pubbliche.
La previsione contenuta nello schema di decreto relativo al concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, analogamente al DM 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria, risponde all’esigenza di non selezionare un numero di candidati troppo esiguo, rendendo così poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso, né troppo ampio, tale da rendere eccessivamente complessa la gestione della procedura – soprattutto avendo riguardo all’altissimo numero di commissioni che si dovrebbero nominare e alla tempistica delle correzioni.
Le disposizioni in parola, pertanto, prevedono una “doppia soglia” ai fini dell’attivazione della prova preselettiva, ovvero un numero di candidati non inferiore a 250 e superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.
D’altra parte, anche ipotizzando un punteggio minimo di superamento, questo non potrebbe fissarsi alla c.d. “sufficienza” (60/100) stante la previa pubblicazione dei quesiti che renderebbe tale soglia facilmente raggiungibile dalla maggior parte dei candidati e, di conseguenza, inutile la preselezione.
Neppure la previsione di una soglia minima si è sempre rivelata idonea a garantire un accesso più ampio alla prova scritta: vi sono stati casi, ad esempio nelle procedure TFA, in cui i candidati ammessi sono stati addirittura inferiori ai posti banditi.

• Richiesta – Valutazione del servizio svolto sul sostegno nella procedura concorsuale della classe di concorso.

Risposta – Non si ritiene, a similitudine di quanto disposto per la tabella titoli del concorso 2016, di procedere alla valutazione di titoli di servizio che non siano specifici.

• Richiesta – Chiarire a quale grado di scuola appartiene la classe A23.

Risposta – La classe A23 è esprimibile per la scuola secondaria di I grado.

• Richiesta – Prevedere nella prova scritta del concorso ordinario II grado lo stesso numero di quesiti per tutte le classi di concorso.

Risposta – Nella prima prova scritta del concorso ordinario per il secondo grado non può prevedersi lo stesso numero di quesiti per tutte le classi di concorso. Il numero di quesiti in cui è articolata ogni prova, infatti, rispecchia le differenze esistenti tra le varie classi di concorso, che contemplano un numero variabile di discipline.

Si chiarisce, infine, che l’accertamento delle competenze linguistiche, previsto nell’ambito di tutte le procedure concorsuali, è stato limitato alla lingua inglese in virtù del novellato articolo 37 del d. lgs. 165/2001. Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (successivo al d.lgs. n. 59/2017), ha infatti sostituito, in via generale e per tutte le pubbliche amministrazioni, all’accertamento “ di almeno una lingua straniera” quello
della sola lingua inglese

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