L’accesso al concorso ordinario scuola secondaria e alle graduatorie di istituto di terza fascia presuppone che la laurea sia idonea all’insegnamento, ossia abbia gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per insegnare quella classe di concorso.
Sia per il concorso ordinario secondaria che per le graduatorie di istituto di terza fascia
Laurea + 24 CFU è requisito di accesso.
I 24 CFU richiesti in aggiunta sono quelli in discipline pedagogiche e metodologie didattiche richiesti dal DM 616/2017
Laurea coerente con le classi di concorso
La laurea deve invece essere “coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”.
La coerenza è determinata dal piano di studi seguito.
Ci sono infatti alcune lauree che, per essere orientate verso l’insegnamento, hanno la necessità di avere alcuni esami specifici nel piano di studi.
Gli studenti che non hanno sostenuto quegli esami durante la carriera universitaria, per poter accedere alla classe di concorso, devono integrare gli esami o CFU mancanti.
Il DPR 19/2016 e successive modifiche
Il testo da controllare per verificare il proprio piano di studi è il o DPR 19/2016 e DM 259/2017
In essi si trovano quali lauree danno accesso alla singola classe di concorso e quali requisiti sono richiesti.
Come recuperare CFU mancanti
Le indicazioni del Miur
In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.