Ecco chi potrà chiedere assegnazione provvisoria
È presumibile, ma non ancora definitivamente deciso, che l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicata la scuola di titolarità potrà essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché il docente non sia stato soddisfatto, durante la mobilità volontaria 2019/2020, in una preferenza puntuale, e ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.
È molto probabile, ma la certezza si avrà alla firma dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni, che i docenti trasferiti a domanda volontaria su una sede puntuale di scuola espressa nella domanda di mobilità, ma che hanno la precedenza ai sensi dell’art.13 del CCNI del 6 marzo 2019 e i docenti trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2019/20 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’ art.13 del CCNI del 6 marzo 2019, potranno richiedere assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2019/2020.
L’assegnazione provvisoria per altra provincia potrà essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi su elencati. L’assegnazione provvisoria potrà essere richiesta, inoltre, da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) di una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi per la stessa assegnazione o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI del 6 marzo 2019. In tal caso l’assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia.
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 1S preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado,
Appare molto probabile, salvo accordi differenti che potrebbero avvenire durante la contrattazione, che nella mobilità annuale 2019/2020 ci sarà l’impossibilità, da parte dei docenti che hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda di trasferimento volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, di presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2019/2020. Tale impossibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria non sarà applicata ai docenti beneficiari delle precedenze come, per esempio, quelle della legge 104/92.
Ecco chi potrà chiedere utilizzazione
Potranno chiedere utilizzazione principalmente:
i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.
I docenti in esubero provinciale o nazionale;
i docenti restituiti ai ruoli dopo la scadenza della domanda di mobilità o che non hanno avuto una sede richiesta in domanda di mobilità;
i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
i docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno;
i docenti che insegnano nel curricolare e chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.