Permessi retribuiti: diritto o concessione?

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La norma dice:

Il CCNL vigente è chiarissimo:

Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma” (Art. 15, Permessi retribuiti).

L’evoluzione della norma dalla “concessione” al “diritto”

Per arrivare al riconoscimento del “diritto” il percorso temporale e normativo è stato lungo.

Invece nel Contratto Collettivo stipulato per la scuola in vigore dal 1994 al 1997 si diceva: “A domanda del dipendente sono concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma”.

Come si legge, i giorni di permesso/ferie erano “concessi” motivi personali o familiari “particolari” e “debitamente documentati”.

Una prima svolta significativa è stata segnata dal successivo Contratto del 2002/2005: “A domanda del dipendente sono attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Infine il Contratto attuale ha sciolto ogni dubbio, passando dalla “concessione” al “diritto”.

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