Scadenza 19 aprile 2019
Anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre;
essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre; il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
il personale che non si trovi nelle condizioni di cui ai due punti precedenti conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS).
Si ricorda che per essere ammessi alle suddette graduatorie permanenti, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);
Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, cioè, un Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico o Cuoco o Infermiere o Guardarobiere, oltre a includersi al profilo professionale cui concorre, può inserirsi anche come Addetto alle Aziende Agrarie o Collaboratore Scolastico, perché profili immediatamente inferiori.
Per coloro che beneficiano degli previsti dall’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, deve necessariamente compilare anche l’allegato H. Il suddetto modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.
Titoli di preferenza e riserva
Inoltre si ricorda che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Valutazione servizio civile
Nella nota 8991 del 6 marzo 2019 si ribadisce che è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali..
La scelta delle scuole
Sarà effettuata successivamente in modalità telematica attraverso la sottoscrizione dell’Allegato G. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con
successiva nota.
Inoltro domande
in sintesi, i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità tradizionale (mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC, all’Ambito Territoriale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando);
l’allegato G tramite le istanze on-line, in un momento successivo.
Al fine di favorire la procedura on-line, si raccomanda a tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione ove non fossero già registrati. La registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web.
Chi ha effettuato il CAMBIO PROVINCIA, presentando quindi, istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali (della vecchia prov.) per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto, fatto salvo ovviamente il possesso dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria “24 mesi”.
O M n 21 del 23 02 2009-24 mesi- 08-09
LA Segreteria Provinciale dello Snals, SETTORE ATA, è a disposizione per consulenza e compilazione