STATUTO SNALS-Confsal modificato e approvato dall’XI Congresso Nazionale 12-13-14 dicembre 2017
Modificato e approvato dall’XI Congresso Nazionale 12-13-14 dicembre 2017.
Indice
Titolo I – PRINCIPI, FINALITÀ E DEMOCRAZIA INTERNA
ART. 1 Costituzione e principi
ART. 2 Finalità
ART. 3 Tesseramento
ART. 4 Tutela degli iscritti
ART. 5 Elezioni interne
ART. 6 Incompatibilità
ART. 7 Garanzia e propaganda
ART. 8 Disfunzioni o irregolarità
ART. 9 Convocazione degli organi centrali e periferici
ART. 10 Cooptazione e durata
TITOLO II – STRUTTURE DEL SINDACATO
ART. 11 Organizzazione periferica
ART. 12 Delegato e Rappresentanza Sindacale Unitaria
ART. 13 Organi territoriali
ART. 14 Organi provinciali
ART. 15 Funzioni degli organi provinciali
ART. 16 Consiglio provinciale
ART. 17 Segretario e Segreteria provinciale
ART. 18 Collegio provinciale dei Sindaci
ART. 19 Collegio provinciale dei Probiviri
ART. 20 Elezione degli organi provinciali
ART. 21 Organi regionali
ART. 22 Congresso regionale
ART. 23 Consiglio regionale
ART. 24 Segretario regionale
ART. 25 Segreteria regionale
ART. 26 Collegio regionale dei Sindaci
ART. 27 Conferenza dei Segretari provinciali
ART. 28 Norma transitoria ABROGATO
ART. 29 Organi nazionali
ART. 30 Congresso nazionale
ART. 31 Convocazione del Congresso nazionale
ART. 32 Delegati al Congresso nazionale
ART. 33 Convocazione straordinaria del Congresso nazionale, regionale e dell’assemblea provinciale
ART. 34 Consiglio nazionale
ART. 35 Composizione del Consiglio nazionale
ART. 36 Direzione nazionale
ART. 37 Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale e Ufficio di Presidenza della Direzione nazionale
ART. 38 Segretario generale
ART. 39 Segreteria generale
ART. 40 Conferenze dei Segretari provinciali e regionali
ART. 41 Organo di stampa
ART. 42 Organizzazione centrale
ART. 43 Collegio nazionale dei Sindaci
ART. 44 Collegio nazionale dei Probiviri
ART. 45 Commissione di vigilanza ABROGATO
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI
ART. 46 Settori del sindacato
ART. 47 Consulta provinciale di settore
ART. 48 Organi nazionali di settore
TITOLO IV – BILANCIO, PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
ART. 49 Bilancio nazionale
ART. 50 Bilancio provinciale e regionale
ART. 51 Patrimonio
TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTO
ART. 52 Modifiche statutarie
ART. 53 Regolamenti
ART. 54 Abrogazioni
TITOLO I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1
Costituzione e principi
E’ costituito, con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.), organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma di tutti i settori del lavoro pubblico e privato dell’Istruzione: Scuola, Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.), Università, Ricerca.
Lo S.N.A.L.S. aderisce alla Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.).
Lo S.N.A.L.S. è unitario perché muove dalla consapevolezza della unità sostanziale dei problemi della scuola e di quelli del lavoro, nella dimensione economica e sociale, e, in particolare, nel pubblico impiego.
Lo S.N.A.L.S., indipendente dal Governo, dai partiti politici e dalle associazioni di qualunque tipo, pone l’autonomia come garanzia precisa di libertà e di pluralità democratica.
Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione; si impegna a difendere ed a sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico; rifiuta il concetto e la politica del sindacalismo di classe o di massa, che sia unico, esclusivo ed esternamente diretto; si pone come associazione di base, la cui linea programmatica si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e si realizza attraverso la libera elezione delle cariche.
Lo S.N.A.L.S. è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:
1) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2) trasmettere ad altri il contributo associativo.
Art. 2
Finalità
Lo S.N.A.L.S., che non persegue fini di lucro, ha per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l’esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro nel Comparto Istruzione e Ricerca.
La ratifica di base è richiesta a conclusione delle vertenze sindacali.
Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità:
a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della Scuola, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché l’aggiornamento della loro professionalità;
b) lo sviluppo ed il rinnovamento, seriamente programmati, del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche, in modo precipuo della scuola pubblica nelle sue articolazioni statali e regionali, per valorizzarne la funzione sociale;
c) la difesa conseguente della serietà della scuola e del suo contributo, in concorso con la famiglia, alla formazione completa della persona in una comunità operosa e democratica;
d) l’autogoverno socialmente responsabile della scuola, nel riconoscimento dell’apporto autonomo delle altre componenti ed in primo luogo degli studenti e delle famiglie;
e) la tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà dell’insegnamento e della ricerca.
Lo S.N.A.L.S., inoltre, contribuisce, in seno alla CONF.S.A.L., con proprie proposte alla formazione della politica economica (investimenti, reddito, occupazione, servizi sociali, tributi), alla definizione delle riforme sociali ed alla realizzazione di una organica e giusta politica retributiva sia del settore pubblico sia del settore privato.
Art. 3
Tesseramento
Lo S.N.A.L.S. organizza unitariamente il personale della scuola di ogni ordine e grado, dipendente dallo Stato e dagli Enti Privati, dell’alta Formazione Artistica e Musicale e della Ricerca, compreso quello all’estero, e dell’Università e ne assume la rappresentanza.
Hanno titolo all’iscrizione gli appartenenti al personale afferente ai settori ed ai comitati intersettoriali previsti dall’art. 46 del presente Statuto, nonché gli aspiranti a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inerenti i settori predetti.
Sono soci dello S.N.A.L.S. tutti coloro che si impegnano all’osservanza del presente Statuto, del regolamento applicativo, dei deliberati degli organi statutari e che versano la quota annuale di iscrizione.
Il tesseramento avviene secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale stabilirà, altresì, la ripartizione delle quote di iscrizione fra la Segreteria generale, le Segreterie regionali e quelle provinciali.
Art. 4
Tutela degli iscritti
Lo S.N.A.L.S. tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non possono organizzarsi in gruppi istituzionalizzati.
In occasione dei Congressi, nonché dei consigli chiamati a deliberare fra un congresso e l’altro, deve essere possibile far emergere e confrontare le tesi di politica sindacale e scolastica; deve essere possibile la scelta organica dei dirigenti chiamati ad interpretare democraticamente e responsabilmente la volontà della base; deve essere possibile la formazione e la libera articolazione del consenso e del dissenso alla base ed al vertice.
Art. 5
Elezioni interne
Lo S.N.A.L.S. è fondato sul principio della più ampia democrazia interna.
Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo, sono elettive.
Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.
Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti, di controllo o di settore, composti da almeno tre persone, si applica, qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale.
Per le elezioni interne degli organi esecutivi si applica il metodo maggioritario.
Il numero minimo di firme di sottoscrittori per la presentazione di liste è fissato in un decimo degli aventi diritto al voto.
Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette e segrete.
Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti.
Art. 6
Incompatibilità
Le cariche di Segretario generale, regionale e provinciale e di membro della Segreteria generale dello S.N.A.L.S. sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l’appartenenza ad organi esecutivi di partiti, o con la carica di responsabile degli uffici scuola dei partiti.
Le cariche di Segretario generale, regionale e provinciale dello S.N.A.L.S. non sono cumulabili tra loro. Si deroga dalla non cumulabilità solo nel caso in cui l’elezione avvenga con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli.
I membri del Collegio provinciale, regionale e nazionale dei Sindaci e i membri del Collegio provinciale e nazionale dei Probiviri non possono far parte degli organi deliberanti ai rispettivi livelli.
Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal Consiglio nazionale.
Art. 7
Garanzia e propaganda
A tutti gli iscritti è garantito, all’interno del sindacato, il diritto di parola, critica e propaganda.
I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono i programmi del sindacato.
Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno diritto ad ulteriore propaganda in seno al sindacato, ma devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dal sindacato unitario e da iniziative disgregatrici.
Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta deliberate azioni sindacali di agitazione o sciopero oppure altre iniziative, ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l’azione del sindacato o ne minacci l’unità organizzativa.
Art. 8
Disfunzioni o irregolarità
In caso di disfunzioni dovute ad inefficienza o inefficacia dell’azione sindacale, registrate in una provincia, gli organi provinciali verranno affiancati nella gestione da un gruppo di supporto con il coinvolgimento delle Segreterie provinciali viciniori.
In caso di gravi irregolarità poste in essere dagli organi esecutivi di una provincia, gli stessi saranno dichiarati decaduti.
Il Consiglio nazionale disciplinerà i casi di irregolarità coniugando rigore e diritti di difesa.
Art. 9
Convocazione degli organi centrali e periferici
Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell’ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, su richiesta delle Segreterie e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti gli organi.
La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici.
In quest’ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il Segretario regionale per gli organi provinciali e il Segretario generale per gli organi regionali.
I membri di tutti gli organi del sindacato, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva.
Gli organi deliberanti del sindacato, centrali e periferici (Consiglio nazionale, Consigli regionali e provinciali) e le Consulte di settore si riuniscono almeno due volte l’anno.
Art. 10
Cooptazione e durata
Negli organi deliberanti (Consiglio nazionale, Direzione nazionale, Consigli regionali e provinciali), nonché nelle Consulte di settore provinciali e nazionali, possono essere cooptati, in situazioni particolari, altri membri fino ad un massimo corrispondente al dieci per cento dei loro componenti eletti da una maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in carica improrogabilmente non più di quattro anni.
TITOLO II
Strutture del Sindacato
Art. 11
Organizzazione periferica
Lo S.N.A.L.S. dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi adeguati.
L’organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S. si articola in strutture regionali, provinciali e, di norma, anche territoriali.
Art. 12
Delegato e Rappresentanza Sindacale Unitaria
Lo S.N.A.L.S., allo scopo di garantire una vita sindacale sempre più aderente alla realtà ed ai problemi della scuola e della società ed insieme la partecipazione diretta nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la sua organizzazione unitaria sul Delegato, individuato in ogni unità scolastica o sede di servizio.
Il Delegato, eletto dagli iscritti o designato dalla Segreteria provinciale, tutela gli interessi e salvaguarda i diritti dei soci sul posto di lavoro, anche attraverso la contrattazione decentrata; cura l’informazione e la propaganda; garantisce la partecipazione diretta del personale nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste; provvede al tesseramento.
Il Delegato collabora con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) eletta nelle liste dello S.N.A.L.S. nella condivisione delle scelte programmatiche e nelle azioni a tutela del personale della scuola, nell’Istituzione scolastica di appartenenza.
La R.S.U. può essere chiamata a partecipare alle riunioni degli organi territoriali di cui all’art. 13.
La Segreteria provinciale può istituire l’assemblea delle RR.SS.UU. per ambiti territoriali.
Art. 13
Organi territoriali
Per la realizzazione della politica scolastica territoriale, ciascuna Segreteria provinciale, con apposita delibera del Consiglio provinciale, può organizzarsi per ambiti territoriali.
Art. 14
Organi provinciali
Sono organi provinciali unitari:
a) l’Assemblea degli iscritti;
b) il Consiglio provinciale;
c) il Segretario provinciale;
d) la Segreteria provinciale;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) le Commissioni di studio.
Art. 15
Funzioni degli organi provinciali
In ogni capoluogo di provincia si costituisce l’organizzazione provinciale unitaria dello S.N.A.L.S..
Gli organi sindacali provinciali interpretano, sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di base e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale e gli organi centrali del sindacato; svolgono, nell’ambito della provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali.
Art. 16
Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale è composto da un minimo di 15 membri a un massimo di 45, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza di ciascun settore.
Per ogni provincia il numero dei Consiglieri provinciali è determinato in base alla consistenza degli iscritti.
I Consiglieri nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio provinciale della realtà territoriale in cui risultano iscritti.
Il Consiglio provinciale assume la direzione del sindacato nell’ambito delle competenze di cui all’art. 15; dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza.
Il Consiglio provinciale esercita, altresì, il controllo delle attività dei delegati e degli organi distrettuali, designa i rappresentanti dell’organizzazione nelle commissioni che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di studio, nelle quali potranno essere utilizzati anche esperti esterni all’organizzazione.
Alle riunioni del Consiglio provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al Consiglio scolastico provinciale, qualora non ne facciano già parte in qualità di membri effettivi.
Art. 17
Segretario e Segreteria provinciale
Il Consiglio provinciale elegge il Segretario provinciale e, con successiva votazione, gli altri membri della Segreteria provinciale da un minimo di 3 ad un massimo di 9, nel numero stabilito dal Consiglio provinciale. Nel corso della sua prima riunione, la Segreteria provinciale elegge, nel proprio seno, un Segretario amministrativo e uno o più vice-Segretari.
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza legale del sindacato nell’ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità della Segreteria.
Il Consiglio provinciale può, altresì, eleggere un Presidente che presiede, di norma, i lavori del Consiglio.
La Segreteria provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell’organizzazione nell’ambito della provincia, convoca il Consiglio e gli altri organismi provinciali e ne esegue le deliberazioni.
Art. 18
Collegio provinciale dei Sindaci
Il Collegio provinciale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Esso svolge, nell’ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio nazionale dei Sindaci.
Art. 19
Collegio provinciale dei Probiviri
Il Collegio provinciale dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Esso svolge, nell’ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei Probiviri.
Art. 20
Elezione degli organi provinciali
L’elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla base di liste nelle quali possono essere inclusi candidati di settori diversi. Di norma, essa avviene contemporaneamente alla elezione dei delegati al Congresso nazionale e regionale ed è preparata dall’Assemblea degli iscritti.
L’Assemblea fa proposte sulle questioni concernenti l’organizzazione unitaria provinciale e regionale e sui criteri di massima per la utilizzazione delle risorse finanziarie in sede di elaborazione di bilanci preventivi, e nelle questioni relative all’attività provinciale dei settori.
Per ogni organo, gli eletti sono distribuiti per settore, tenendo presente la consistenza numerica di ogni settore.
Art. 21
Organi regionali
Sono organi regionali:
a) il Congresso regionale;
b) il Consiglio regionale;
c) il Segretario regionale;
d) la Segreteria regionale;
e) il Collegio regionale dei Sindaci;
f) la Conferenza dei Segretari provinciali.
Art. 22
Congresso regionale
Il Congresso regionale è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee provinciali, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale nazionale.
Il Congresso regionale dibatte e delibera le linee generali di politica sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali.
Ha il compito, inoltre, di eleggere il Consiglio regionale e il Collegio regionale dei Sindaci.
Art. 23
Consiglio regionale
Il Consiglio regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per una più ampia e coerente diffusione ed affermazione della linea politica sindacale espressa dal Congresso regionale e dalle determinazioni assunte dagli organi deliberanti nazionali, interagisce con la confederazione di appartenenza.
Il Consiglio regionale inoltre:
1) delibera su tutte le materie di carattere regionale;
2) elegge, con votazioni separate, il Segretario regionale e i membri di Segreteria regionale;
3) esprime le proprie valutazioni sull’attività del Segretario regionale e della Segreteria regionale;
4) delibera azioni sindacali di portata regionale;
5) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed eventuali variazioni.
Il Consiglio regionale è costituito in proporzione al numero degli iscritti, secondo quorum differenziati per fasce di consistenza numerica nella misura stabilita dal regolamento elettorale nazionale, garantendo comunque un Consigliere ad ogni provincia.
Nelle regioni autonome della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige, la struttura regionale coincide con quella provinciale.
Art. 24
Segretario regionale
Il Segretario regionale:
1) ha la rappresentanza politica e legale del sindacato nella regione;
2) attua, nel rispetto del principio della collegialità con la Segreteria, la linea di politica sindacale deliberata dal Congresso regionale e dal Consiglio regionale,
3) cura i rapporti con i Segretari provinciali;
4) mantiene i contatti con il mondo politico e sociale della regione per valorizzare il sindacato, assumendo opportune iniziative;
5) convoca e presiede, d’intesa con la Segreteria, il Consiglio regionale e la Conferenza dei Segretari provinciali, fissandone l’ordine del giorno;
6) assume la direzione politica dell’eventuale organo di stampa regionale.
Art. 25
Segreteria regionale
La Segreteria regionale è composta da:
– il Segretario regionale;
– due o quattro membri, in rapporto alla complessità e alle esigenze delle singole realtà regionali, eletti dal Consiglio regionale, con sistema maggioritario;
– un rappresentante per ciascuna provincia della regione, di norma il Segretario provinciale.
La Segreteria regionale ha sede nel capoluogo di regione.
Nella sua collegialità:
1) attua le delibere del Consiglio regionale;
2) predispone iniziative politiche coerenti con la linea congressuale, in armonia con la linea politica nazionale;
3) definisce l’attribuzione delle deleghe, su proposta del Segretario regionale il quale informa il Consiglio regionale di tali attribuzioni;
4) nomina commissioni di studio per la trattazione di problemi specifici;
5) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Art. 26
Collegio regionale dei Sindaci
Il Collegio regionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Esso svolge, nell’ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio nazionale dei Sindaci.
Art. 27
Conferenza dei Segretari provinciali
La Conferenza dei Segretari provinciali è organo deliberante in materia organizzativa e consultiva sulle iniziative politiche e sindacali che la Segreteria intenda predisporre.
La Conferenza dei Segretari provinciali, d’intesa con il Segretario regionale, coordina le iniziative di carattere regionale che abbiano ricadute a livello provinciale.
[Art. 28]
(Abrogato)
Art. 29
Organi nazionali
Sono organi nazionali unitari:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) la Direzione nazionale;
d) il Segretario generale;
e) la Segreteria generale;
f) il Collegio nazionale dei Sindaci;
g) il Collegio nazionale dei Probiviri.
Art. 30
Congresso nazionale
Il Congresso nazionale dello S.N.A.L.S., costituito dai delegati provinciali, è l’organo fondamentale che delibera la linea del sindacato.
Il Congresso ordinario dell’organizzazione – unitario e di settore – è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente Statuto.
Hanno diritto a prendervi parola – ancorché non delegati – i Consiglieri nazionali uscenti e i membri dei Collegi nazionali dei Sindaci e dei Probiviri, nonché, nelle sedute di settore, i membri della consulta uscente.
Il Congresso nazionale, come ambito supremo di definizione della linea politica unitaria, ed in coordinamento con le istanze dei settori, articolerà, di norma, i suoi lavori in sedute unitarie e in sedute distinte per settore.
Sarà compito del Congresso nazionale plenario dei delegati:
a) esaminare e discutere la relazione sull’operato del sindacato e sulla situazione sindacale e scolastica nel quadro sociale e politico;
b) deliberare sull’indirizzo di politica sindacale, anche in base alle indicazioni dei settori;
c) esaminare il rendiconto finanziario dell’organizzazione e fissare le direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;
d) eleggere il Consiglio nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri;
e) approvare eventuali modifiche dello Statuto.
Art. 31
Convocazione del Congresso nazionale
Il Congresso nazionale, annunciato e convocato dal Consiglio nazionale, che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del successivo articolo 33.
Il Consiglio nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i livelli.
La convocazione del Congresso e l’ordine del giorno devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali del sindacato almeno 70 giorni prima della data fissata.
All’atto della convocazione del Congresso, il Consiglio nazionale nomina una Commissione che ha il compito di predisporre le operazioni preparatorie, garantire e favorire la libera circolazione delle idee.
Il Congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti e non meno della metà delle organizzazioni provinciali.
Art. 32
Delegati al Congresso nazionale
I delegati al Congresso nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della provincia e con liste separate per settore.
L’elezione dei delegati è preparata da almeno un’assemblea generale unitaria di base, organizzata dalla Segreteria provinciale.
I delegati provinciali al Congresso nazionale sono portatori dei voti effettivamente rappresentati e, pertanto, sia nelle votazioni di settore sia in quelle unitarie, votano sulla base del numero dei soci rappresentati.
Art. 33
Convocazione straordinaria del Congresso nazionale, regionale e dell’Assemblea provinciale
Il Congresso nazionale, il Congresso regionale, l’Assemblea unitaria di base possono essere convocati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale, dal Consiglio regionale, dal Consiglio provinciale, anche in via straordinaria.
La convocazione in via straordinaria avviene:
a) per il Congresso nazionale, ad opera del Consiglio nazionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei Segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti;
b) per il Congresso regionale, ad opera del Consiglio regionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei Segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza degli iscritti;
c) per l’Assemblea provinciale, ad opera del Consiglio provinciale, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei delegati di base, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti.
Art. 34
Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e congressuali.
Il Consiglio nazionale si può articolare in commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica, di strutture, di governo e di stato giuridico.
Il Consiglio nazionale elegge il Segretario generale, la Segreteria generale e la Direzione nazionale, che ad esso rispondono del loro operato.
Nella sua prima riunione il Consiglio designa la delegazione dello S.N.A.L.S. all’interno del Consiglio generale della Confederazione a cui aderisce. E’ riservata altresì al Consiglio la facoltà di revoca e sostituzione di membri della delegazione. E’ demandata alla Direzione nazionale la surroga di membri eventualmente decaduti o dimissionari.
Ciascuno dei membri del Consiglio nazionale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell’organizzazione, sia in sede nazionale sia in sede periferica.
Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al sindacato.
Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al C.S.P.I., qualora non ne facciano già parte.
Art. 35
Composizione del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è composto da 150 membri nonché da tutti i coordinatori nazionali di settore, in conformità di quanto disposto dall’articolo 48. I restanti sono distribuiti tra i settori in rapporto alla consistenza degli iscritti di ciascun settore rappresentato in Congresso.
L’elezione congressuale del Consiglio nazionale si realizza sulla base di liste, nelle quali possono essere inclusi nomi di candidati di tutti i settori.
Partecipano ai lavori del Consiglio, con diritto di parola e con spese a carico della Segreteria generale, i Segretari regionali e i Segretari delle province che non risultano rappresentate in Consiglio.
Art. 36
Direzione nazionale
La Direzione nazionale delibera, in via ordinaria, su delega del Consiglio nazionale e nelle situazioni d’urgenza, in prima istanza, salvo ratifica del Consiglio nazionale.
La Direzione nazionale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base e all’approvazione da parte del Consiglio nazionale.
La Direzione nazionale ha, in particolare, il compito di:
– vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e periferico del sindacato;
– approvare il relativo Regolamento contabile;
– approvare le variazioni di bilancio afferenti la stessa categoria;
– designare i rappresentanti della organizzazione presso enti e commissioni;
– fissare i criteri per gli esoneri sindacali.
La Direzione nazionale è composta fino a 31 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale.
La Direzione nazionale si riunisce in via ordinaria ogni mese, in via straordinaria ogni volta che sia convocata dalla Segreteria generale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 37
Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale e Ufficio di Presidenza della Direzione nazionale
Le riunioni del Consiglio nazionale e le riunioni della Direzione nazionale sono dirette da un Ufficio di Presidenza composto:
– da un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica i risultati delle votazioni, sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure necessarie a garantire il buon andamento e la serenità della riunione;
– da due vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e che, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, lo sostituiscono;
– da un Segretario incaricato della stesura e della custodia dei verbali delle singole riunioni.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza della Direzione nazionale sono eletti nella prima riunione di tali organi, successiva alla celebrazione del Congresso nazionale.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza della Direzione nazionale restano in carica sino alla successiva celebrazione del Congresso nazionale.
Art. 38
Segretario generale
Il Segretario generale rappresenta il sindacato nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, nel rispetto del principio di collegialità, con la Segreteria generale, che presiede, dirige e coordina; organizza e coordina tra loro le attività delle commissioni nazionali di cui all’art. 42; assume la direzione politica dell’organo di stampa e cura i rapporti con le Segreterie provinciali e regionali.
Il Segretario generale è il responsabile delle attività programmate nell’ambito dei principi politici che informano l’azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare il sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative.
Art. 39
Segreteria generale
La Segreteria generale è organo esecutivo centrale del sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale ed è convocata periodicamente dal Segretario generale su ordine del giorno. Nel corso della sua prima riunione, essa nomina nel proprio seno, su proposta del Segretario generale, un Segretario amministrativo e un vice-Segretario con funzioni vicarie, che sostituisce a tutti gli effetti il Segretario generale in caso di formale assenza o legittimo impedimento.
La Segreteria è composta dal Segretario generale e da altri membri, fino al massimo di 10, eletti dal Consiglio nazionale.
La Segreteria generale risponde solidalmente della sua attività alla Direzione nazionale e al Consiglio nazionale.
Art. 40
Conferenze dei Segretari provinciali e regionali
Le Conferenze dei Segretari provinciali e regionali sono organi deliberanti in materia organizzativa e consultivi nelle altre materie che la Segreteria generale intende sotorre al parere della base. Per l’avvio e per la conclusione delle azioni sindacali di portata generale, la Segreteria generale è tenuta a sentire il parere delle Conferenze dei Segretari provinciali e regionali. La convocazione delle due Conferenze può avvenire congiuntamente ed anche in coincidenza con le riunioni del Consiglio nazionale.
Art. 41
Organo di stampa
L’organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni dell’organizzazione nel rispetto del presente Statuto. Su tale organo deve essere data notizia dei temi trattati negli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione, dell’attività sindacale.
La Segreteria generale nomina il Direttore responsabile e il Comitato di redazione.
Art. 42
Organizzazione centrale
L’organizzazione centrale si struttura in aree funzionali definite dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario generale, sulla base anche di linee guida eventualmente deliberate dal Consiglio nazionale.
Art. 43
Collegio nazionale dei Sindaci
Il Collegio nazionale dei Sindaci si compone di 5 membri effettivi e 3 membri supplenti eletti dal Congresso. Esso è organo perfetto.
Il Collegio dei Sindaci risponde della propria attività davanti al Congresso e al Consiglio nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.
Il compito del Collegio dei Sindaci è quello di controllare l’andamento amministrativo del sindacato e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al Consiglio nazionale.
Il Collegio dei Sindaci riferisce al Congresso e al Consiglio nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi del sindacato.
I membri del Collegio dei Sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione; essi non possono esercitare alcuna funzione sindacale retribuita.
Il Collegio dei Sindaci è convocato dal suo Presidente, d’intesa con il Segretario generale, oltreché alle scadenze previste dall’articolo 49, almeno un’altra volta all’anno.
Art. 44
Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio nazionale dei Probiviri si compone di 9 membri effettivi e di 3 supplenti eletti dal Congresso. Esso è organo perfetto.
Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.
Sono di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri:
a) in sede di appello: tutte le controversie sulle quali si sia pronunciato il Collegio provinciale dei Probiviri;
b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse nonché il giudizio sui membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti al Collegio.
I membri del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei Sindaci e del Collegio nazionale dei Probiviri possono essere deferiti al Collegio nazionale dei Probiviri su parere conforme della Direzione nazionale espresso a maggioranza di due terzi dei componenti.
Il Collegio nazionale dei Probiviri è convocato dal suo Presidente.
Gli atti del Collegio nazionale dei Probiviri sono definitivi. Il Collegio nazionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
1) l’ammonizione;
2) la deplorazione;
3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
4) l’espulsione.
Il Collegio nazionale dei Probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla Segreteria generale in pendenza di giudizio penale, qualora l’associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica.
Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l’associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il Collegio nazionale dei Probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.
[Art. 45]
(Abrogato)
TITOLO III
Organizzazione dei settori
Art. 46
Settori del sindacato
Lo S.N.A.L.S. organizza, in forma articolata, il personale dei seguenti settori pubblici e privati della Scuola, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale:
a) docenti di scuola secondaria;
b) docenti di scuola primaria, dell’infanzia e personale educativo;
c) dirigenti scolastici;
d) personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (A.T.A.);
e) docenti dell’Università;
f) personale tecnico-amministrativo delle Università;
g) personale delle Istituzioni ed Enti di Ricerca;
h) personale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.).
I settori pubblici e privati della Scuola, dell’Università, della Ricerca, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale, tecnica ed organizzativa.
Al settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di rappresentazione propositiva delle relative istanze agli organi unitari e di cooperazione alla organizzazione della vita del sindacato, in tutte le sue espressioni (assistenza, formazione quadri, tesseramento). I responsabili del settore partecipano direttamente alle contrattazioni specifiche.
Il settore, che contribuisce alla definizione del programma del sindacato unitario, deve conformare la propria condotta ai principi ed alla linea deliberati dagli organi unitari, i quali possono avocare alla loro competenza la trattazione dei temi proposti dai settori.
Ciascun settore svolge la propria attività attraverso Consulte nazionali e provinciali.
In tutti gli organi deliberativi, direttivi e di controllo, centrali e periferici, è di norma garantita la presenza dei settori in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti di ogni settore.
I settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi del sindacato.
Possono inoltre essere costituiti Comitati intersettoriali, anche permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie che risultino presenti in settori diversi.
E’ obbligatoria la costituzione di Comitati intersettoriali del personale:
a) delle scuole non statali;
b) del personale in quiescenza;
c) delle istituzioni scolastiche italiane all’estero;
I Coordinatori di settore provinciali e nazionali fanno parte di diritto rispettivamente del Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.
Essi partecipano alle riunioni di Segreteria quando sono convocati per la trattazione di problemi di settore.
Art. 47
Consulta provinciale di settore
La Consulta provinciale di settore coordina l’attività del settore nell’ambito provinciale e contribuisce ad attuare le finalità di cui agli articoli 1 e 46; essa costituisce un momento di presenza e di partecipazione più organico alla vita unitaria dello S.N.A.L.S..
La Consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal Congresso provinciale. Essa elegge, nel suo seno, il Coordinatore provinciale, che fa parte di diritto del Consiglio provinciale.
Art. 48
Organi nazionali di settore
In adempimento del disposto dello Statuto per quanto attiene alla partecipazione dei settori a tutti i livelli della vita unitaria del sindacato, sono istituiti per ogni settore:
a) la Consulta nazionale;
b) l’Ufficio centrale di coordinamento;
c) il Coordinatore nazionale.
La Consulta nazionale di ciascun settore assume i problemi specifici ed elabora proposte, utilizzando apposite Commissioni di studio, che potranno essere formate anche in rapporto a istanze di categorie minoritarie.
La Consulta nazionale, composta da 25 membri, è eletta dai delegati del settore in occasione del Congresso nazionale.
La Consulta nazionale elegge, fra i suoi membri, il Coordinatore nazionale e, con successiva votazione, altri quattro membri, i quali, con il Coordinatore, costituiscono l’Ufficio centrale di coordinamento.
Il Coordinatore nazionale risponde del suo operato e di quello dell’Ufficio centrale di coordinamento alla Consulta.
TITOLO IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49
Bilancio nazionale
Il bilancio del sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi periferici e, nel riparto delle disponibilità, devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze di base.
Le entrate sono costituite dalle quote associative; dai proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalla elargizione di persone, di enti pubblici e privati.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per il funzionamento degli organi di settore e dei comitati intersettoriali verrà assegnata, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, un’aliquota delle quote derivanti dai versamenti degli iscritti. La ripartizione tra i settori di detta aliquota sarà effettuata in relazione alla consistenza numerica dei settori stessi dopo aver comunque assicurato ai settori e ai comitati intersettoriali la somma indispensabile per il loro normale funzionamento.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Segreteria generale predispone e presenta al Collegio dei Sindaci e al Consiglio nazionale il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste.
Entro il 31 maggio, la Segreteria generale predispone e presenta al Consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato della relazione del Collegio dei Sindaci.
Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli.
Art. 50
Bilancio provinciale e regionale
Con gli stessi criteri dell’articolo precedente devono essere presentati dalle Segreterie regionali e provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, entro il 31 maggio di ogni anno.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall’approvazione, alla Segreteria generale per il giudizio di conformità ai deliberati del Consiglio nazionale.
I termini relativi al bilancio preventivo e consuntivo possono essere diversamente stabiliti dal Regolamento amministrativo.
Il Segretario amministrativo nazionale può effettuare, anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni contabili nelle sedi periferiche e deve, in caso di inadempienze gravi, sostituirsi agli organi periferici per la redazione e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, salva comunque l’applicazione dell’articolo 8.
Art. 51
Patrimonio
Gli organi dello S.N.A.L.S. rispondono direttamente verso i terzi, con il solo patrimonio sociale di cui sono rispettivamente titolari, delle obbligazioni autonomamente assunte o per le quali sono comunque chiamati a rispondere, ai sensi del vigente ordinamento giuridico. La gestione del patrimonio della sede centrale e delle sedi territoriali periferiche è di competenza esclusiva dei relativi organi, che assumono autonomamente la responsabilità, anche civile, degli atti posti in essere nell’esercizio dello loro funzioni.
Gli organi periferici provvedono, in piena autonomia, a dotarsi, ove opportuno, di congrue, specifiche ed idonee forme di copertura assicurativa per i rischi direttamente e indirettamente connessi a tutte le attività a loro facenti capo.
Gli organi periferici devono comunicare alla Segreteria generale l’acquisto, l’alienazione, la costituzione di ipoteche, la concessione in garanzia di beni immobili entro trenta giorni dal perfezionamento dei relativi atti, mediante invio di copia conforme della relativa documentazione.
Le spese sono deliberate dall’organo competente.
Lo S.N.A.L.S. ha l’obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.
TITOLO V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52
Modifiche statutarie
Il Congresso è l’organo competente a modificare le disposizioni statutarie.
Le modifiche statutarie che non incidono sugli organi e la loro composizione possono essere apportate dal Consiglio nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, su proposta della Segreteria generale o su richiesta di un terzo dei Consiglieri; tali modifiche hanno effetto immediato e devono essere ratificate dal successivo Congresso.
Art. 53
Regolamenti
Il Consiglio nazionale è l’organo competente ad approvare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta della Segreteria generale o su richiesta di un terzo dei Consiglieri:
– il Regolamento applicativo dello Statuto, le modifiche del Regolamento applicativo dello Statuto;
– il Regolamento Elettorale e le modifiche al Regolamento Elettorale.
Art. 54
Abrogazioni
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni statutarie e regolamentari in contrasto diretto o indiretto con il testo dello Statuto approvato dall’XI Congresso nazionale S.N.A.L.S..