DOCENTI ASSUNTI FINO ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Non sono soggetti ad alcun vincolo pertanto possono presentare domanda di assegnazione provvisoria.
DOCENTI ASSUNTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024
Com’è noto, a partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024, i neoimmessi in ruolo sono soggetti al c.d. “vincolo triennale” di permanenza nella medesima scuola. Possono presentare domanda interprovinciale solo se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL (vedi sotto).
Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
NOMINATI DA GPS I FASCIA O STRAORDINARIO BIS
L’intesa prevede l’estensione della possibilità di presentare la domanda anche al personale con contratto a tempo determinato. Infatti, potranno presentare domanda anche coloro che sono stati assunti da GPS I fascia sostegno o straordinario BIS con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, purché abbiano superato l’anno di formazione e prova e purché rientrino nelle deroghe previste dal CCNL.
Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI
Com’è noto, in base al D.lgs 59/2017 art. 13, è sempre consentita la possibilità presentare assegnazione provvisoria provinciale. Nell’intesa si precisa che l’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI
I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24
possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza.
in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle deroghe previste nel paragrafo successivo.
DEROGHE PREVISTE DAL CCNL
Il nuovo CCNL prevede che:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992″.
Sulla base dell’accordo sottoscritto, la partecipazione alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è assicurata per:
genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71. Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
INCARICHI DSGA
Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l’Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:
ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
ai funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all’articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la
durata della stessa;
ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per
il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.
SI RICORDA CHE LE SEDI DI FOGGIA ED APRICENA DELLO SNALS, COME SEMPRE, SARANNO A DISPOSIZIONE PER LA CONSULENZA ED IL SUPPORTO ALLA COMPUILAZIONE DELLE ISTANZE PREVIA PRENOTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEDICATA, NON APPENA SARANNO RESE NOTE LE DATE .
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI O RICHIESTE TELEFONICHE